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Giurisprudenza

Dubbi e resistenze interne all’ABF su TAEG e polizze abbinate ai finanziamenti

26 Agosto 2022

Luca Serafino Lentini

Collegio ABF di Napoli, 24 giugno 2022, n. 9808 – Pres. Carriero, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Con decisione n. 9808 del 24 giugno 2022, il Collegio ABF di Napoli si è espresso sull’inclusione nel calcolo del TAEG delle polizze abbinate ai finanziamenti.

Procedendo appena oltre il P.Q.M. (che pure è nel segno del rigetto del ricorso), per dirigersi sull’apparato motivazionale della decisione qui allegata, ci si rende subito conto della condizione di insoddisfazione e di inquietudine che tuttora attanaglia il diritto vivente in relazione alla questione dell’inclusione, o meno, nel calcolo del TAEG delle polizze abbinate ai finanziamenti (recte: della questione relativa ai criteri che concorrono a qualificare la polizza come «facoltativa» ovvero «obbligatoria»).

Perché la motivazione della decisione ABF Napoli n. 9808/2022 va a porsi in diretto confronto con l’orientamento corrente (come connotato da un lato da Coll. Coord. n. 16291/2018 e dall’altro da Coll. Coord. n. 4655/2022) per metterne in luce le sgrammaticature tecniche e le chiusure prospettiche, ma anche per sottolinearne i pur timidi passaggi evolutivi (che la decisione del 2022 compie rispetto alla precedente decisione del 2018).

Così tra le altre cose lasciando anche intendere anche, in seno alla giurisprudenza ordinaria, potrebbe pure formarsi un orientamento contrario rispetto a quello fatto proprio dal Collegio di Coordinamento e a cui si sono adeguati diverse decisioni dei collegi territoriali.

Si riportano dunque, qui di seguito, i principali passaggi motivazionali della pronuncia.

Posta la serialità del prodotto contrattuale che le imprese immettono nel mercato bancario, la non corretta indicazione del TAEG, che può seguire alla mancata inclusione di polizze non già facoltative bensì obbligatorie abbinate al finanziamento, è una circostanza suscettibile di falsare le condizioni del mercato e quindi della concorrenza.

L’individuazione di fatti e circostanze, che si ritrovano nell’operatività con particolare frequenza, se dà tipicamente vita a una prova di ordine presuntivo, non può in ogni caso venire a formare un catalogo chiuso e tassativo di fatti rilevanti, a sbarramento della possibile rilevanza di altre e innominate situazioni, nel caso presenti nella fattispecie concreta, essendo per definizione il catalogo di fatti presuntivi propriamente aperto. A pensare diversamente, si trasformerebbe una presunzione semplice in una presunzione di legge.

La contestuale stipulazione di una polizza assicurativa CPI e del contratto di finanziamento importa prova presuntiva che la polizza è «obbligatoria», non facoltativa, per la concessione del finanziamento medesimo e che la stessa va quindi calcolata ai fini del TAEG. La forza di tale prova presuntiva risulta molto accentuata dalla circostanza che la polizza si trova inserita nella stessa articolazione e documentazione contrattuale che disciplina il finanziamento (c.d. prodotti a pacchetto).

Nonostante un consolidato orientamento dell’ABF assegni alla circostanza della produzione da parte dell’intermediario di due o tre o quattro contratti di finanziamento (omologhi per tempo e conformazione tecnica a quello del cui TAEG si discute), che risultano sprovvisti della polizza assicurativa, valore discriminante ai fini del carattere facoltativo e non obbligatorio della polizza di cui si discute, la detta circostanza in realtà non indica l’id quod plerumque accidit dell’intermediario, né in generale, né con riferimento a un particolare prodotto di credito, non potendo assumere valore decisivo nel senso della non obbligatorietà della polizza.

In punto di prova presuntiva della obbligatorietà della polizza rispetto al finanziamento, la circostanza che l’intermediario dichiari che i contratti sprovvisti della polizza CPI sono relativi a clienti, aventi lo stesso merito di credito del soggetto affidato col contratto del cui TAEG si discute, non appartiene al campo delle prove, ma a quello delle allegazioni.

Tuttavia, il consolidato orientamento dell’ABF sulle polizze abbinate ai finanziamenti assegna a tale circostanza valore discriminante ai fine del riscontro di facoltatività, non obbligatorietà, della polizza rispetto al finanziamento, per i fini del calcolo del TAEG.

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