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Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska


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Giurisprudenza

Dopo Polska, anche l’ABF su costi del credito e calcolo del TAEG

30 Settembre 2026

Edoardo Cecchinato, dottore di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova, avvocato

ABF Milano, 21 maggio 2026, n. 4598 – Pres. Tina, Rel. Bartolomucci

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 4598 del 21 maggio 2026 (Pres. Tina, Rel. Bartolomucci), si è pronunciato sulle conseguenze dell’errata determinazione del TAEG da parte della banca in un’operazione di credito al consumo, la quale avrebbe incluso nel denominatore anche i costi del credito finanziati.

Tema recentemente affrontato, peraltro, dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, del 23 aprile 2026, C-744/24 (Pres. Schalin, Rel. Csehi), secondo cui l’art. 3, lett. g) e j), della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito, letto in combinato disposto con l’art. 10, par. 2, di tale direttiva “osta all’inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l’applicazione del tasso di interesse non soltanto sull’importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore”.


Si ricorda che la nostra Rivista ha organizzato, proprio sugli impatti della recente pronuncia Bank Polska, ha organizzato un webinar il giorno 29 ottobre 2026 “Interessi sui costi del credito: gli impatti della sentenza Bank Polska – Riflessi su CQS, polizze, commissioni, sistemi e contenzioso“.


Nello specifico, il ricorrente ha contestato all’intermediario la violazione delle previsioni sull’uso dell’“importo totale del credito” come base del calcolo TAEG ex art. 121 TUB, sostenendo che avrebbe incluso nel denominatore anche costi finanziati (relativi all’istruttoria e alla stipula di polizze assicurative facoltative) che, invero, non erano somme messe a sua disposizione. 

Pertanto, previo accertamento della mancata corrispondenza tra il TAEG contrattualmente convenuto e quello effettivamente applicato, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell’art. 125-bis, comma 6, TUB, con conseguente restituzione degli importi versati in eccedenza, oltre interessi legali.

Preliminarmente, la banca convenuta ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per “consulenzialità” della domanda. L’eccezione, però, è stata respinta dal Collegio, in quanto un ricorso è da qualificare come “consulenziale” nel caso in cui la richiesta si risolva “in una generica verifica di correttezza dell’operato dell’intermediario”. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non aveva chiesto genericamente la verifica del corretto operato della banca ma l’applicazione dell’art. 125-bis TUB.

Venendo al merito del ricorso, l’Arbitro ha ricordato come, dalla normativa rilevante, ossia dalle previsioni contenute nella Direttiva 2008/48/UE in materia di credito ai consumatori, nel Testo Unico Bancario e nelle Disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia, emerga “una chiara ripartizione delle componenti economiche che contribuiscono a formare il costo complessivo del credito dovuto dal consumatore: si tratta, infatti, di tutti gli oneri che sono direttamente o indirettamente collegati all’erogazione del prestito in favore del consumatore; soltanto questi, dunque, possono essere tenuti in considerazione per il calcolo del TAEG che rappresenta in misura percentuale l’incidenza di tali componenti economiche sul costo complessivo del finanziamento”. 

Con specifico riferimento ai servizi accessori, la normativa rilevante individua quale criterio decisivo, ai fini dell’inclusione nel TAEG dei costi ad essi relativi, “la circostanza che detti costi siano stati addebitati al consumatore al fine di ottenere il finanziamento, ovvero di ottenerlo alle condizioni convenute nel contratto”. L’accessorietà, dunque, “non dipende dal fatto che essi siano stati imposti tout court in occasione della concessione del prestito, ma solo che siano stati pagati quale corrispettivo di servizi che abbiano consentito detta concessione, alle condizioni previste”.

Ciò premesso, l’Arbitro ha rilevato come, ai fini dell’indicatore in esame, la banca avesse correttamente tenuto conto del premio di polizza, in quanto si trattava di somme comunque finanziate dall’intermediario, ma, erroneamente, avesse incluso le spese di istruttoria, le quali non costituivano importi entrati nella disponibilità del sovvenuto [1].

Ad ogni modo, al di là di tale errore, l’Arbitro ha rilevato come il TAEG pubblicizzato contrattualmente dall’intermediario fosse sostanzialmente corrispondente a quello effettivo, secondo la formula di calcolo prevista dalla normativa: lo scostamento rientrava comunque in una “soglia minima di tollerabilità” inidonea a generare conseguenze significative dal punto di vista sostanziale (nello specifico, l’importo finanziato indicato nel modulo SECCI era pari ad euro 21.500,25; quello ricostruito dal Collegio, al netto delle spese d’istruttoria, era pari ad euro 21.070,24). 

Nondimeno, secondo il Collegio, “le rilevate incongruenze informative e contrattuali determinano un certo grado di opacità, che potrebbe potenzialmente indurre il consumatore a non comprendere appieno l’entità del costo complessivo dell’operazione economica; esse, pertanto, vanno censurate poiché si pongono in contrasto con il principio di trasparenza a cui è informato l’intero Titolo VI TUB, che si traduce in obblighi specifici relativi anche alla redazione delle clausole contrattuali dedicate all’individuazione dei costi del credito. Detta violazione, tuttavia, non è tale da determinarne l’invalidità della disposizione contrattuale ai sensi dell’art. 125-bis, TUB; l’unico rimedio astrattamente azionabile sarebbe quello risarcitorio”.

Nel caso, tuttavia, il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, sicché non ha accolto il ricorso.

Di cosa si parla in questo articolo

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