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Giurisprudenza

Domanda di finanziamento per conto terzi e iscrizione all’albo

30 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. II, 25 marzo 2026, n. 7128 – Pres. Cirillo, Rel. Penta

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. II, si è pronunciata con sentenza pubblicata il 25 marzo 2026 n. 7128 (Pres. Cirillo, Rel. Penta) in merito alla necessarietà o meno di iscrizione in appositi albi per presentare la domanda di finanziamento per conto terzi.

Il caso di specie riguardava il pagamento di un incarico per la richiesta di finanziamento in capo ad un soggetto che non aveva provato l’iscrizione all’albo dei commercialisti.

In tale occasione la Corte precisa che, mentre per l’attività di mediazione creditizia (ossia porre in contatto banche e clienti per ottenere dei finanziamenti) è necessaria l’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Creditizi, per quella di mera esecuzione delle pratiche per conto di un cliente senza alcuna attività di mediazione, non vi è necessità dell’iscrizione in alcun albo o elenco.

Al riguardo la Corte precisa che “l’attività di intermediazione finanziaria implica un’attività più complessa e qualificata, come la promozione, l’assunzione o la concessione di finanziamenti in maniera professionale e continuativa, da parte di soggetti autorizzati iscritti in appositi albi o elenchi”, ma il singolo atto di presentazione di una domandanon configura automaticamente un’attività riservata, qualificandosi come mero atto amministrativo.

La Corte si è inoltre pronunciata in merito alla configurabilità della mutatio libelli.

Il professionista in primo grado, infatti, ha speso la qualità di commercialista per poi, in appello, precisare che l’attività concretamente svolta non rientrasse nell’ambito della consulenza che necessita dell’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti.

In tale occasione, la Corte ha affermato che può configurarsi mutatio libelli in presenza di:

  • modifica per conto di una parte dell’oggetto della pretesa, attraverso il mutamento dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, ovvero
  • in presenza dell’introduzione di un tema di indagine e di decisione nuovo, fondato su presupposti diversi ed in grado di disorientare la difesa della controparte.

La Corte precisa – richiamando le Sezioni Unite n. 19750/2025 – che si tratta di domanda nuova quando si modifica la domanda originale, includendo una pretesa differente da quella fatta valere precedentemente.

In merito al caso di specie, la Corte precisa come non possa trattarsi di mutatio libelli poiché nonostante si modifichi la qualificazione giuridica del rapporto oggetto di causa, questo rimane basato sui medesimi fatti.

La Corte conclude, quindi, evidenziando l’irrilevanza della mancata iscrizione nell’albo dei commercialisti e, dunque, procede a cassare e rinviare la causa alla Corte d’Appello.

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