Con ordinanza del 6 febbraio 2025, il Tribunale di Milano (Pres. Giani, Rel. Tota) si è espresso in relazione al perimetroapplicativo del divieto di concorrenza gravante sul cessionario d’azienda.
Il Tribunale evidenzia che il divieto di cui all’art. 2557 c.c. rappresenta una “manifestazione saliente dell’obbligazione contrattuale di trasmettere all’acquirente l’azienda con il suo specifico avviamento e di assicurargliene la possibilità di pieno e indisturbato godimento”.
Esso trova infatti fondamento nella posizione privilegiata normalmente riferibile al cessionario rispetto alla generalità dei terzi, in ragione della profonda conoscenza dell’azienda ceduta e delle relazioni intrattenute con la clientela e i fornitori anteriormente alla cessione.
L’ordinanza chiarisce che la norma in esame è suscettibile di essere applicata analogicamente anche a fattispecie diverse da quella espressamente prevista, come alla cessione della quota di maggioranza da parte del “socio imprenditore“.
Nella specifica ipotesi della cessione d’azienda da parte di una società, il divieto di concorrenza grava senz’altro su quest’ultima, ma anche su quei soci che “(i) abbiano deciso, autorizzato o comunque in qualsiasi forma prestato la loro adesione alle condizioni dell’operazione di cessione, assumendo la qualità di parti in senso sostanziale del contratto, e che (ii) per la posizione rivestita nell’organizzazione aziendale siano concretamente in grado di esercitare una concorrenza differenziale”.
In ragione del principio della relatività degli effetti contrattuali di cui all’art. 1372, c.c. e del divieto di imporre ai soci prestazioni ulteriori rispetto i conferimenti, il Collegio esclude al contrario che “il socio dissenziente o comunque rimasto estraneo alla definizione delle condizioni dell’operazione di dismissione dell’azienda [possa] essere vincolato ad un obbligo di non concorrenza imposto dagli altri soci che, a maggioranza, abbiano deciso l’operazione”.
Tale socio resta peraltro obbligato, così come la generalità dei terzi, a rispettare le regole di correttezza nell’esercizio dell’attività concorrente.


