L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 16/E del 16 maggio 2025, ha fornito istruzioni operative sul trattamento, a fini IVA, delle operazioni di distacco o prestito di personale, sulla decorrenza di tale previsione, e sul trattamento, sempre a fini IVA, di altre forme di messa a disposizione del personale dipendente, come la codatorialità e l’avvalimento.
L’art. 16 ter del D.L. 131/2024 (c.d. “decreto Salva-infrazioni“), così come convertito in legge dalla L. 166/2024, disciplina il trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’IVA, attuando la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11/03/2020, causa C-94/19, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, c. 35, della L. 67/1998, con i principi di cui alla Direttiva IVA.
La questione pregiudiziale concerneva la compatibilità con il diritto UE della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini dell’IVA, i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali viene versato solo il rimborso del relativo costo.
La modifica è intervenuta proprio su tale specifica categoria di operazioni, riguardante il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti, stabilendo l’abrogazione dell’art. 8 c. 35 citato: pertanto, anche le attività di distacco di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo, sono ora prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione IVA.
Preliminarmente dunque, la circolare definisce cosa debba intendersi per distacco o prestito di personale, ovvero quando un datore di lavoro distaccante, per soddisfare un proprio interesse, mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto, dei lavoratori, per l’esecuzione di una specifica attività lavorativa, rimanendo comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Di solito, il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario, o alla stessa rete di impresa del distaccante.
Quanto al requisito oggettivo per l’assoggettabilità all’imposta, il distacco o prestito di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce, in via generale, una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, c. 19, del decreto IVA: in particolare, sussiste tale requisito quando vi è un nesso diretto tra il distacco o prestito di personale e il pagamento del corrispettivo, ovvero quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente (l’una è posta in essere solo a condizione che lo sia anche l’altra).
Pertanto, precisa l’Agenzia fornendo puntuali esempi, la somma di denaro pagata deve essere qualificata come corrispettivo se:
- il pagamento della stessa viene ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa
- a prescindere dal suo ammontare (quindi, anche nel caso in cui l’operazione sia effettuata in mancanza di lucratività).
Quanto al requisito territoriale, l’AE precisa, con un esempio applicativo, che l’operazione di distacco si considera effettuata nel territorio dello Stato quando è eseguita:
- per un distaccatario stabilito in Italia
- da un prestatore/distaccante stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo IVA, ma domiciliato/residente nell’UE
Sulla decorrenza, l’Agenzia ricorda che le modifiche si applichino relativamente ai contratti (ed ai rinnovi) stipulati dal 1° gennaio 2025: alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati entro tale data, continua a trovare applicazione la previsione di cui al comma 35 dell’art. 8 della legge finanziaria 1988.
Il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto Salva-infrazioni dispone che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia UE 11/03/2020, causa C-94/19, purché non sia intervenuto un accertamento definitivo anteriormente a l primo gennaio 2025.
In altri termini, vengono salvaguardate le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate anteriormente alla data di efficacia della modifica, in cui è stata applicata l’IVA – conformemente a quanto stabilito dalla citata sentenza, e ciò anche quando il distaccante ribalti al distaccatario i soli costi sostenuti per il personale – e per le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA, effettuate ai sensi del comma 35 dell’art. 8 citato.