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Disposizioni di vigilanza per le banche: modifiche in materia di cartolarizzazioni

15 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia, con provvedimento del 12 marzo 2024, ha aggiornato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 sulle disposizioni di vigilanza per le banche, modificando il Capitolo 6 della Parte II della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di operazioni di cartolarizzazione.

Le modifiche apportate danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (“SECR”), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli artt. 4-septies.2 e 190- bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, l’art. 4-septies.2 ha designato la Banca d’Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente, prestatore originario o promotore.

Le modifiche danno attuazione all’art. 4-septies.2 TUF al fine di:

  • includere nelle disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022, contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d’Italia;
  • specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste)

Più nel dettaglio, con le modifiche vengono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Seconda, Capitolo 6, Sezione II):

  • divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall’art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine: 60 giorni);
  • divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell’esposizione, il SEC-ERBA al posto del SECSA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta della banca sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
  • autorizzazione all’utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
  • autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni).
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