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Giurisprudenza

Disconoscimento di bonifici bancari e obbligo di SCA

25 Giugno 2026

Felice Visconti, dottorando di ricerca in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

ABF Napoli, 28 gennaio 2026, n. 772 – Pres. Carriero, Rel. Gigliotti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 772 del 28 gennaio 2026 (Pres. Carriero, Rel. Gigliotti) si è pronunciato in materia di pagamenti (in particolare: bonifici bancari istantanei) disconosciuti dall’utilizzatore di servizi di pagamento offerti da un istituto di moneta elettronica (c.d. IMEL) estero autorizzato a operare in Italia con succursale e, pertanto, aderente all’Arbitro.

In particolare, il cliente lamentava il mancato blocco di due bonifici istantanei pur a fronte di due comunicazioni trasmesse all’intermediario dopo pochi minuti dall’esecuzione delle operazioni fraudolente

Premesso che alla fattispecie fosse applicabile ratione temporis il d.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato a seguito del recepimento della dir. UE 2015/2366 (c.d. Payment services Directive II, PSD II), il Collegio ha rilevato che la responsabilità del prestatore dei servizi di pagamento è esclusa soltanto se questi ha adottato un sistema di “autenticazione forte” (c.d. Strong Customer Authentication, SCA) e se ha dato prova della condotta dolosa o gravemente colposa dell’utilizzatore dei servizi (le fonti normative richiamate dall’Arbitro sono gli artt. 98 e 98 PSD II, l’art. 10-bis d.lgs. n. 11/2010, le norme tecniche e i criteri interpretativi forniti in materia dall’Autorità bancaria europea, il reg. delegato UE 2018/389 della Commissione Europea). 

Specificato ulteriormente che “l’intermediario non si libera dalla responsabilità provando la mera regolarità formale delle transazioni, dovendo lo stesso, ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. n. 11/2010, documentare elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, anche in via presuntiva, della colpa grave (o del dolo) dell’utente (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, n. 22745 del 10 ottobre 2019)”, il Collegio ha evidenziato che nel caso di specie l’intermediario, che non si è costituito nel procedimento, non ha dato prova dell’adozione del sistema di autenticazione forte (SCA) imposto dalla legge: per ciò solo, le richieste restitutorie avanzate dal ricorrente, aventi ad oggetto le somme sottratte con i bonifici contestati, sono state accolte

Di conseguenza, il Collegio ha accertato il diritto del ricorrente alla restituzione degli importi richiesti

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