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Direttiva Whistleblowing: dal Governo lo schema di Decreto per l’attuazione

13 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE (whistleblowers) e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Direttiva Whistleblowing).

Lo scopo della direttiva è quello disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione, tramite norme minime di tutela, indirizzate ad uniformare le normative nazionali.

La normativa europea intende assegnare allo strumento del whistleblowing la funzione di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati.

I soggetti tutelati dalla normativa sul whistleblowing

La tutela prevista dalla normativa europea in materia di whistleblowing non fa differenza tra settore pubblico e settore privato.

Le misure di protezione si estendono anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers.

Oggetto della segnalazione

Per quanto riguarda l’oggetto della segnalazione del whistleblowing la Direttiva fa riferimento alle violazioni del diritto dell’Unione con lo scopo di tutelare l’interesse pubblico.

Le modalità di segnalazione previste dalla Direttiva sul whistleblowing

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici.

La direttiva prevede che la tutela sia prevista anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere.

Nel caso di segnalazioni consapevolmente false la direttiva stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del danno.

La direttiva prevede, inoltre, che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.

La Direttiva sul whistleblowing prevede che debbano dotarsi di canali di segnalazione interni:

  • tutti gli enti pubblici con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti;
  • gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché gli enti privati che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti.

La tutela dei whistleblowers in Italia

Se nel settore pubblico la normativa italiana è per la maggior parte in linea con la normativa europea, nel settore privato, la tutela del whistleblower è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.

Anche in questo caso la tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale.

La tutela del lavoratore cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

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