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Giurisprudenza

Direttiva “madre-figlia” e convenzioni bilaterali: non è possibile beneficiare di una doppia non-imposizione

21 Febbraio 2019

Avv. Stefano Capponi

Cassazione Civile, Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33407 – Pres. Greco, Rel. Condello

Di cosa si parla in questo articolo

Nella citata pronuncia, la Suprema Corte approfondisce il rapporto tra le convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, e nella specie la Convenzione Italia – Francia del 1989 ratificata con l. n. 20/92, e l’attuazione dei principi di cui alla Direttiva “madre-figlia” 90/435/CEE.

In particolare, la Cassazione stabilisce che la società madre francese che riceve dalla società figlia italiana dividendi esenti da tassazione per effetto dell’attuazione inFrancia dellaDirettiva “madre-figlia” non ha diritto al credito d’imposta previsto dalla Convenzione Italia – Francia, in quanto l’esenzione di fonte comunitaria esclude la doppiaimposizione che il credito difonte pattizia è diretto a neutralizzare.

La Corte sottolinea inoltre che la direttiva, sebbene successiva alla convenzione bilaterale, non la sostituisce né la supera, bensì determina con essa una disciplina complementare e multilivello di contrasto alla doppia imposizione.

Il caso concreto analizzato dalla Cassazione vedeva appunto la ricorrente, società di diritto francese, lamentare il rifiuto dell’Amministrazione finanziaria al rimborso del credito di imposta.

La Corte ha evidenziato che pur applicando i principi del divieto di doppia imposizione, non è mai possibile riconoscere, viceversa, una doppia non-imposizione, che invece si sarebbe concretizzata concedendo il rimborso, posto che, per le predette ragioni, non risultava che la società fosse stata assoggettata in Francia ad imposta sui dividendi.

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