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Direttiva BRRD II, calcolo passività ammissibili e regime transitorio: modifiche agli atti delegati UE

20 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 marzo 2024 il Regolamento delegato (UE) 2024/895 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/63, per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio, in conformità alle modifiche introdotte dalla Direttiva BRRD II.

In sintesi, le modifiche principali concernono:

  • La Direttiva (UE) 2019/879 (c.d. Direttiva BRRD II) ha modificato la definizione di “passività ammissibili” stabilita allora all’art. 2, paragrafo 1, punto 71), della Direttiva 2014/59/UE, che, in base alla nuova definizione, lo sono solo quelle ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL): pertanto, si è reso necessario integrare tale modifica nel Regolamento delegato (UE) 2015/63, che riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Più in particolare, il rinvio in tale atto delegato alla precedente definizione di “passività ammissibili”, stabilita all’art. 2 citato, è stato corretto come rinvio all’art. 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della medesima direttiva in cui è stabilita la nuova definizione.
  • E’ stata corretta la formula per il calcolo dell’indicatore “fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)” di cui all’allegato I, FASE I, del Regolamento delegato (UE) 2015/63, per includere solo le passività ammissibili ai fini del MREL
  • La Direttiva BRRD II ha modificato altresì l’art. 45, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/59/UE, al fine di introdurre una nuova modalità di calcolo del MREL, che è calcolato ora in percentuale sia dell’importo dell’esposizione complessiva al rischio, sia della misura dell’esposizione complessiva dell’ente interessato
  • Onde garantire un valore sufficientemente prudente di tale indicatore, ai fini del calcolo di detto indicatore viene utilizzato il valore maggiore del MREL tra il MREL calcolato in percentuale dell’importo dell’esposizione complessiva al rischio, da un lato, e il MREL calcolato in percentuale della misura dell’esposizione complessiva, dall’altro
  • La Direttiva BRRD II ha inoltre prorogato la possibilità per le autorità di risoluzione di esonerare i singoli enti dal requisito MREL a livello individuale e di imporre invece il MREL a livello consolidato, in particolare nelle circostanze previste all’art. 45 septies, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 45 octies della Direttiva 2014/59/UE: pertanto, tale modifica è stata ripresa anche nell’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • L’art. 20, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/63 prevedeva un regime transitorio che consentiva agli enti di dimensioni minori di versare ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione o al Fondo di risoluzione unico una somma forfettaria, piuttosto che un contributo corretto in funzione del rischio vero e proprio; tale periodo transitorio si protraeva sino al termine del periodo iniziale previsto per il raggiungimento del livello-obiettivo del Fondo di risoluzione unico che termina il 31 dicembre 2023
  • Tuttavia, a norma dell’art. 102, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE, il periodo iniziale per il raggiungimento del livello-obiettivo dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione termina un anno dopo, ovvero il 31 dicembre 2024, creando disparità di trattamento tra gli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione e gli enti che contribuiscono al Fondo di risoluzione unico: pertanto, al fine di consentire anche agli enti che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione di versare una somma forfettaria fino al termine del periodo iniziale del rispettivo meccanismo nazionale di finanziamento della risoluzione, il regime transitorio viene prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2024 sostituendo il riferimento contenuto nell’art. 20, paragrafo 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/63 all’art. 69, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 806/2014, con un riferimento all’art. 102, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE

Poiché le autorità di risoluzione devono applicare le prescrizioni modificate per calcolare e raccogliere i contributi per il 2024 quanto prima, il Regolamento dispone l’entrata in vigore dello stesso il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Inoltre, poiché a norma dell’art. 14, paragrafo 4, del Regolamento delegato (UE) 2015/63 gli enti sono tenuti a trasmettere alle autorità di risoluzione le informazioni pertinenti ai fini del calcolo dei contributi entro il 31 gennaio di ogni anno, il Regolamento concede agli enti un mese supplementare perché trasmettano tali informazioni nel 2024.

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