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Giurisprudenza

Diligenza qualificata e responsabilità della banca

31 Ottobre 2025

Andrea Gallina, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF, Collegio di Milano, 28 maggio 2025, n. 5191, Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo

Di cosa si parla in questo articolo

L’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, con pronuncia del 28 maggio 2025, n. 5191 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo), si è pronunciato sulla responsabilità della banca per una condotta dalla stessa posta in essere nei confronti di una PMI, priva della diligenza qualificata richiesta.

In particolare, tale condotta aveva implicato la revoca dell’agevolazione pubblica prevista dal D.M. 25 gennaio 2016, c.d. “Nuova Sabatini” a una PMI: il Collegio ha quindi ritenuto che “l’intermediario convenuto non abbia posto in essere una condotta conforme ai canoni di diligenza qualificata, che ne debbono informare l’attività anche nella fase precontrattuale”.

Il Collegio ha riconosciuto che l’intermediario, in quanto operatore qualificato, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’obbligo di stipulare il contratto di finanziamento entro il mese dalla concessione dell’agevolazione, pena la revoca del beneficio.

La vicenda riguardava una s.r.l. che, assistita da un consulente specializzato nel settore, si era vista revocare il contributo poiché il contratto di leasing era stato stipulato tardivamente.

La ricorrente lamentava la mancata assistenza e il mancato avviso da parte dell’intermediario.

L’Arbitro ha riconosciuto, inoltre, una corresponsabilità in capo alla società, che non ha dato prova di una condotta improntata alla necessaria diligenza, laddove non risultano richieste, da parte sua, volte alla stipulazione del contratto, in epoca precedente alla data di scadenza, o richieste di chiarimenti rivolte all’intermediario, in merito all’eventuale tempistica da rispettare.

Ripartito il pregiudizio fra le parti, anche in applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 C.c., l’Arbitro ha accolto parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ha condannato l’intermediario alla corresponsione della somma di €.30.000,00.

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