Il Parlamento europeo ha di recente approvato degli emendamenti alla proposta di semplificazione della Commissione UE che modifica l’AI Act, nell’ambito del c.d. Digital Omnibus.
La Commissione, in particolare, aveva proposto il rinvio dell’applicazione di alcune norme relative ai sistemi ad alto rischio al fine di garantire linee guida e standard utili alle imprese.
Tramite gli emendamenti proposti dal Parlamento, si è giunti all’individuazione di specifiche date per tali rinvii:
- 02 dicembre 2027 per i sistemi di IA ad alto rischio previsti nel regolamento, tra cui quelli relativi alla biometria, quelli utilizzati nelle infrastrutture tecniche critiche, istruzione, occupazione, servizi essenziali, giustizia e gestione delle frontiere.
In particolare, il Parlamento presenta un emendamento al considerando 22 della proposta di regolamento con riferimento all’art. 113 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) stabilendo che la data della sua entrata in vigore per i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 2 e dell’allegato III sia prorogata fino al 2 dicembre 2027
- 02 agosto 2028 per i sistemi di IA disciplinati da normative settoriali dell’UE in materia di sicurezza e vigilanza del mercato: lo stesso considerando 22 della proposta di regolamento è stato emendato a favore della proroga dell’entrata in vigore dell’AI Act fino al 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell’art. 6, par. 1, e dell’allegato I di tale Regolamento.
Il Parlamento intende dare tempo fino al 02 novembre 2026 ai fornitori di servizi digitali, immessi nel mercato prima del 2 agosto 2026, per conformarsi all’obbligo di apposizione di una filigrana ai contenuti generati tramite IA.
In aggiunta, in tale contesto, il Parlamento, aggiungendo il Considerando 5 bis alla proposta di regolamento, introduce un divieto dei software di nudificazione, ossia di sistemi di IA che permettono di manipolare o creare immagini sessualmente esplicite di soggetti identificabili senza il loro consenso. Tale divieto non si ritiene debba applicarsi alle piattaforme che hanno adottato misure di sicurezza efficaci a prevenire la realizzazione di queste rappresentazioni.
Inoltre, è stato proposto un emendamento al considerando 6 della proposta di regolamento prevedendo la concessione ai fornitori di servizi digitali ad alto rischio della possibilità di trattare le categorie particolari di dati solo in casi eccezionali e nel rispetto delle garanzie. Tale trattamento è giustificato dalla necessaria mitigazione delle distorsioni in grado di incidere sulla salute e sicurezza degli individui.
Al fine di evitare la sovrapposizione tra l’AI Act e altre normative di settore, il Parlamento UE ha infine proposto di integrare l’AI Act con gli artt. da 110 bis a 110 terdecies, che modificano a loro volta e integrano diversi altri atti UE, prevedendo obblighi normativi meno stringenti per i prodotti già regolamentati a livello UE (ad es. dispositivi medici).

