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Digital Market Act: modello per la segnalazione delle tecniche di profilazione

14 Dicembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione ha pubblicato il 12 dicembre scorso un modello (template) indirizzato alle società considerate “Gatekeeper” in conformità al DMA (Digital Market Act), relativamente agli obblighi loro imposti di segnalazione delle tecniche di profilazione dei consumatori adottate.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 2 par. 2 del DMA (Regolamento UE 2022/1925), una società può classificarsi come gatekeeper solo qualora ricopra diversi core platform services (servizi principali della piattaforma), ovvero motori di ricerca, servizi di intermediazione, servizi di social networking, piattaforme di condivisione video, sistemi operativi, servizi di comunicazione interpersonale, cloud computing e pubblicità

In base all’art. 15 del DMA, i gatekeeper sono tenuti a presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla loro designazione a norma dell’articolo 3, una descrizione sottoposta ad audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate ai propri servizi di piattaforma di base, o nell’ambito di tali servizi.

Tali relazioni devono descrivere, in modo dettagliato e trasparente, tali tecniche di profilazione, nonché contenere le valutazione del revisore indipendente sulla completezza e l’accuratezza della descrizione.

I gatekeeper designati dalla Commissione con provvedimento del 5 settembre scorso, devono presentare la loro prima relazione entro il 7 marzo 2024.

La Commissione, pertanto, nell’ambito del mandato conferitole dall’art. 15, par. 2 del Digital Market Act, in concomitanza della scadenza di tale termine, ha elaborato il modello in oggetto per chiarire ai gatekeeper la metodologia e la procedura dell’audit.

In particolare, il “template” specifica le informazioni in ordine:

  • all’identità ed ai punti di contatto del gatekeeper (Sezione 1);
  • ai profili di trasparenza e di responsabilità del gatekeeper in merito alle tecniche di profilazione adottate (Sezione 2);
  • ai revisori o all’organizzazione della revisione (Sezione 3);
  • alle procedure di revisione (Sezione 4);
  • all’accuratezza ed alla completezza della valutazione del revisore della descrizione oggetto di revisione (Sezione 5);
  • alla visibilità pubblica della descrizione revisionata (Sezione 6).
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