L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito istruzioni operative sulle novità fiscali di cui alla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta.
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto infatti, a partire dal periodo d’imposta 2025, un nuovo limite agli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
È stato introdotto in particolare l’art. 16-ter al TUIR, che stabilisce un tetto massimo alle detrazioni, determinato in base a:
- reddito complessivo del contribuente
- numero di figli fiscalmente a carico (inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto).
Il calcolo si articola in:
- individuazione di un importo base (comma 2)
- applicazione di un coefficiente variabile (comma 3) legato al numero di figli.
Si considerano fiscalmente a carico anche i figli per i quali si percepisce l’Assegno unico e universale (AUU) o che superano i limiti di età previsti dall’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR.
Il contribuente potrà scegliere, in dichiarazione, quali spese imputare al limite, privilegiando quelle con detrazioni più elevate.
Sono escluse dal computo dei limiti alle detrazioni fiscali 2025:
- spese sanitarie
- investimenti in start-up e PMI innovative
- spese con detrazione forfetaria
- rate relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, comprese quelle:
- ex art. 16-bis TUIR
- per premi assicurativi
- per mutui o prestiti.
Per le spese pluriennali, rilevano solo le rate riferite all’anno d’imposta.
Per i redditi superiori a 120.000 euro, resta applicabile anche l’art. 15, c. 3-bis, 3-ter e 3-quater del TUIR, che riducono ulteriormente la detrazione spettante in base al reddito.
Infine, la legge ha previsto:
- un aumento a 1.000 euro della detrazione per le spese scolastiche
- un aumento a 1.100 euro della detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per i cani guida.