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Giurisprudenza

La detrazione fiscale di perdita su crediti con recupero IRES può fondarsi sulla revoca degli affidamenti e finanziamenti bancari

20 Luglio 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 18 luglio 2012, n. 12431

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 12431 del 18 luglio 2012 la sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della detrazione fiscale di perdita su crediti con recupero dell’IRES.

Sul punto rileva quanto previsto dall’art. 101, comma 5, D.P.R. n. 917/86, secondo cui “[…] le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi” (e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali).

Il contribuente creditore è quindi ammesso a provare, senza preclusioni, la sussistenza, nell’anno di imputazione delle perdite su crediti, degli elementi di “certezza e precisione” sulla sopravvenuta impossibilità di conseguire la utilità spettante in base al titolo creditorio vantato.

Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che la prova dell’insolvibilità del debitore, cui i crediti del contribuente si riferivano, potesse presuntivamente ricollegarsi alla revoca, da parte delle banche, degli affidamenti e dei finanziamenti allo stesso concessi; circostanza questa che, secondo le leggi di mercato, rende chiaro, “erga omnes”, l’impossibilità per la società debitrice di fare fronte ai propri impegni finanziari.

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