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Giurisprudenza

La determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali e la necessità di un’apposita deliberazione assembleare

22 Dicembre 2015

Federico Urbani, Attorney Trainee presso Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP

Cassazione Civile, Sez. V, 04 dicembre 2015, n. 24768

Di cosa si parla in questo articolo

La Sezione Tributaria della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla necessità di preventiva delibera assembleare di determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali.

In particolare, essendo chiamata a pronunciarsi in merito alla deducibilità dei compensi erogati a beneficio dei componenti del consiglio di amministrazione a fini fiscali, la Cassazione ha sostenuto la necessità di una specifica e puntuale manifestazione della volontà sociale – da attuarsi mediante una valida delibera assembleare – riguardo il riconoscimento di un emolumento a beneficio degli amministratori.

A nulla rileva, secondo quanto sostenuto nella pronuncia in esame, l’indicazione nel conto economico del bilancio di esercizio di una voce di costo relativa ai compensi degli amministratori, essendo sempre necessaria un’esplicita delibera.

La Corte di Cassazione ha dunque rigettato la tesi secondo cui l’approvazione di un bilancio di esercizio contenente una voce di costo relativa ai compensi degli amministratori possa essere intesa come una delibera di approvazione implicita riguardante il riconoscimento di tali compensi. Ciò si fonda su innumerevoli ragioni normative, fra cui: (i) la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella riguardante la determinazione dei compensi degli amministratori (articolo 2364, comma 1, n. 1 e n. 3 del Codice); (ii) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità nei confronti della società, dei soci e dei creditori sociali in caso di approvazione del bilancio (articolo 2364, comma 1 del Codice); (iii) il diretto contrasto delle delibere tacite e di quelle implicite con le regole di formazione della volontà sociale (articolo 2393, comma 2 del Codice); e (vi) pre-riforma del 2003, la previsione di una specifica fattispecie delittuosa integrata dalla percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea dei soci (articolo 2630, comma 2 del Codice, abrogato nel 2002).

In sede di approvazione del bilancio, dunque, l’assemblea potrà validamente riconoscere un compenso agli amministratori ove ciò formi un apposito punto all’ordine del giorno, ovvero nel caso in cui l’assemblea si sia costituita in forma totalitaria e i soci abbiano espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione di tale compenso.

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