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Derivati OTC non compensati e uso dei modelli di margine iniziale

18 Marzo 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha avviato due consultazioni pubbliche sul progetto di linee guida e di norme tecniche di regolamentazione (RTS) relativi all’autorizzazione all’uso dei modelli di margine iniziale per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale, ai sensi del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR).

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3), prevede l’obbligo di richiedere l’autorizzazione preventiva per l’utilizzo di modelli di margine iniziale come tecnica di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale; in particolare, l’art. 11, par. 3, c. 6, conferisce a EBA, in cooperazione con l’AESFEM e l’AEAP, il potere di emanare orientamenti o raccomandazioni al fine di garantire l’applicazione uniforme e il processo di autorizzazione delle procedure di gestione del rischio.

Ai sensi dell’art. 11, par. 15, dell’EMIR, EBA è incaricata di stabilire procedure di vigilanza per la convalida iniziale e continua delle procedure di gestione del rischio (ossia i modelli di margine iniziale) di cui all’articolo 11.

La decisione EBA sulla convalida centrale a livello UE dell’ISDA SIMM, pubblicata il 1° marzo 2026, fornisce ulteriori chiarimenti sul ruolo di EBA nella convalida dei modelli di margine iniziale pro forma, prima dell’autorizzazione delle controparti di compensazione.

I documenti di consultazione pubblicati rappresentano un passo importante per garantire che i modelli utilizzati per lo scambio di margini iniziali relativi a derivati non compensati centralmente siano soggetti a un processo di autorizzazione solido, efficiente e armonizzato in tutta l’UE.

Ai sensi delle nuove norme EMIR 3, le controparti che utilizzano modelli interni di margine iniziale devono ottenere l’autorizzazione preventiva dalla propria autorità competente.

Il progetto di linee guida, in particolare:

  • specifica le informazioni e la documentazione minime che le controparti devono presentare affinché la loro domanda sia considerata completa: tali requisiti si basano sulle informazioni già delineate nell’allegato alla lettera di non intervento dell’EBA sull’applicazione dell’EMIR, pubblicata nel dicembre 2024, che cesserà di applicarsi una volta che le nuove linee guida entreranno in vigore
  • definisce le tecniche di valutazione che le autorità competenti applicheranno al momento dell’autorizzazione dei modelli di margine iniziale: si applicano solo alle controparti appartenenti a gruppi con un importo nozionale medio mensile aggregato di derivati over-the-counter (OTC) non compensati centralmente, superiore a 750 miliardi di euro. Qualora un modello interno si basi su un modello pro-forma, esso deve essere convalidato da EBA prima dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

La consultazione sarà aperta sino al 17 giugno 2026.

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