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Derivati OTC: dalle ESAs un nuovo documento di consultazione sull’obbligo di marginatura

11 Giugno 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il Comitato Congiunto delle tre Autorità di Vigilanza Europee (EBA, EIOPA ed ESMA) ha pubblicato il 10 giugno 2015 un documento di consultazione in relazione ad un Regolamento Tecnico Delegato che sarà pubblicato in esecuzione dell’articolo 11.5 del Regolamento 648/2012 (EMIR) che prevede l’obbligo di scambio di garanzie effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione relativamente ai contratti derivati OTC stipulati tra controparti finanziarie e non finanziarie.

Il processo di consultazione è il secondo sul tema ed ha l’obiettivo di recepire eventuali indicazioni di dettaglio da parte delle Autorità di Vigilanza dei singoli Stati Membri e degli operatori del mercato in merito alle eventuali criticità che si potrebbero andare a creare con l’entrata in vigore del Regolamento Tecnico di cui viene proposto l’intero articolato.

Il periodo di consultazione si chiuderà il 10 luglio 2015.

Più nel dettaglio, per tutti i contratti derivati negoziati fuori mercato (over-the-counter, OTC) e non soggetti a compensazione in cassa centrale, la bozza di Regolamento Tecnico prescrive un ammontare obbligatorio minimo di margini di garanzia iniziale e di variazione che le controparti dovranno scambiarsi. La bozza di Regolamento disciplina altresì le metodologie di calcolo di tali margini. Vengono disciplinati i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari accettabili a garanzia e prescritti criteri per assicurare un’adeguata diversificazione.

In riferimento al primo testo sottoposto in consultazione le principali novità riguardano:

  • lo scambio di margini con controparti non residenti nell’Unione Europea ed il trattamento delle esposizioni con controparti non finanziarie;
  • il trattamento dei covered bonds swaps e le tempistiche dello scambio dei margini;
  • i limiti di concentrazione per gli strumenti finanziari consegnati in garanzia;
  • requisiti in tema di documentazione contrattuale;
  • requisiti minimi di qualità del collateral;
  • modelli per il calcolo del margine iniziale;
  • haircuts relativi allo scambio di valute;
  • trattamento del versamento di collateral in valuta;
  • revisione delle esenzioni per le operazioni infragruppo.

Infine, a seguito delle modifiche apportate agli standard internazionali pubblicati dal Comitato di Basilea e dallo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) nel marzo scorso, la bozza di Regolamento Delegato include un particolare regime per l’entrata in vigore dei diversi obblighi di scambio di margini iniziali e margini di variazione.

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