WEBINAR / 1° Ottobre
La riforma del sistema sanzionatorio del TUF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/09


WEBINAR / 1° Ottobre
La riforma del sistema sanzionatorio del TUF
www.dirittobancario.it
Flash News

Derivati OTC: commissioni EBA per la convalida dei modelli pro forma

18 Agosto 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 17 agosto 2026, il Regolamento delegato (UE) 2026/1000 del 5 maggio 2026, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 specificando il metodo per la determinazione delle commissioni applicate da EBA per la convalida dei modelli pro forma di cui all’art. 11, par. 3, co. 4, di tale regolamento e le modalità di pagamento delle predette commissioni.

Dapprima si ricorda come il Regolamento (UE) n. 648/2012 si occupi degli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Ai sensi del Regolamento delegato in oggetto, la commissione annuale ex art. 11, par. 12 bis, co. 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012 dovrà essere in grado di coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da EBA per la convalida dei modelli pro forma di cui all’art.11, par. 3, co. 4, del Regolamento stesso. Le commissioni applicate, inoltre, saranno fissate a un livello idoneo ad evitare un disavanzo o un accumulo rilevante di eccedenze.

L’obbligo di convalida da parte di EBA dei citati modelli pro forma è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2024/2987. Nonostante ciò, alcune delle controparti che hanno stipulato contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale hanno utilizzato tali modelli prima dell’entrata in vigore del citato Regolamento.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1000 elabora, quindi, una metodologia per il calcolo delle commissioni dovute per la convalida di tali modelli pro forma.

In tale contesto si ricorda come l’art. 11, par. 12 bis, co. 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012 preveda che la commissione annuale da versare ad EBA sia proporzionata all’importo nozionale medio mensile delle operazioni in derivati OTC non compensati a livello centrale negli ultimi 12 mesi delle controparti interessate.

Il Regolamento in oggetto disciplina, quindi un metodo nozionale del portafoglio equivalente per determinare l’importo nozionale medio. Tuttavia è possibile per le controparti essere autorizzate ad utilizzare un metodo alternativo, purché giustifichino tale scelta all’autorità competente.

Per quanto concerne, invece, i nuovi modelli pro forma si evidenzia come non esista un importo nozionale medio mensile in essere utilizzabile per ripartire il costo in maniera proporzionale su tutte le controparti che utilizzano il nuovo modello pro forma.

Il Regolamento delegato prevede, quindi, che per il primo anno di utilizzo del nuovo modello pro forma, debba applicarsi tali controparti una commissione uguale e fissa per ciascun nuovo modello pro forma.

Si evidenzia come, ai sensi dell’art. 11, par. 12 bis, co. 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012, EBA concede o rifiuta la convalida entro sei mesi dal ricevimento della domanda di convalida del nuovo modello pro forma. E’, quindi, possibile che un modello venga convalidato nell’anno successivo alla domanda stessa.

Alla luce di ciò, il Regolamento in oggetto prevede che EBA applichi la commissione fissa anche per l’anno in cui il modello pro forma è effettivamente convalidato. Per quanto concerne, invece, l’anno seguente a quello in cui è concessa la prima convalida, deve essere stabilita una metodologia permanente per la determinazione della commissione dovuta.

Allo scopo di consentirle ad EBA di calcolare correttamente la commissione annuale, le controparti che utilizzano modelli pro forma soggetti a convalida sono tenuti a trasmetterle tempestivamente tutte le informazioni richieste.

Il Regolamento delegato in oggetto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 1° Ottobre
La riforma del sistema sanzionatorio del TUF

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/09


WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09