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Giurisprudenza

Deposito degli atti della procedura fallimentare presso la casa comunale: garantito il diritto di difesa del debitore

23 Gennaio 2018

Laura Cusumano, Avvocato presso Frau Ruffino Verna

Cassazione Civile, Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16447 – Pres. Nappi, Rel. Terrusi

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente notificata, e quindi conoscibile da parte del debitore, l’istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza mediante il deposito degli stessi presso la casa comunale, essendo stati tentati, con esito negativo, sia la notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata che alla sede legale del debitore.

Ed invero, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie l’imprenditore non si è curato di mantenere attivo l’indirizzo di posta elettronica certificata e, pertanto, ha ritenuto correttamente applicata la disciplina prevista dall’art. 15, terzo comma, legge fall. che prevede un meccanismo di ricerca del debitore ai fini della conoscibilità da parte di quest’ultimo dell’attivazione della procedura fallimentare. La norma in esame, infatti, prevede inizialmente la notifica del ricorso e del decreto di convocazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore del quale l’imprenditore è obbligato a dotarsi e che è obbligato a mantenere attivo; solo in caso di esito negativo del primo meccanismo segue la notifica presso la sede legale, da indicare obbligatoriamente nel registro delle imprese; quando la notifica non può essere compiuta nemmeno con tale secondo meccanismo, allora si prevede il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale del debitore. Tale ultimo meccanismo si pone, dunque, come conseguenza immediata e diretta delle violazioni agli obblighi di legge da parte dell’imprenditore-debitore.

Sul punto, peraltro, l’illegittimità dell’art. 15, terzo comma, legge fall. (contrariamente a quanto sostenuto dal debitore che richiedeva una lettura costituzionalmente orientata della norma) è stata esclusa dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la norma in esame garantisce il diritto di difesa del debitore proprio perché prevede un meccanismo di ricerca che permette di rendere conoscibile da parte dell’imprenditore l’attivazione di una procedura fallimentare.


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