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Giurisprudenza

Default Argentina: le notizie di stampa non potevano incidere sulla valutazione di adeguatezza dell’investimento

26 Novembre 2012

Tribunale di Ravenna, 02 settembre 2011

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 02 settembre 2011 il Tribunale di Ravenna affronta una controversia in materia di obbligazioni argentine.

Fra le tematiche trattate, si evidenzia la disamina in ordine al corretto adempimento degli obblighi di informazione ed adeguatezza in capo all’intermediario, con particolare riferimento alla prevedibilità del default dello stato argentino.

Sul punto, il Tribunale ritiene che gli obblighi informativi e l’adeguatezza dell’operazione in contestazione debbano essere valutati secondo il criterio della prognosi retrospettiva, ossia rapportandosi temporalmente al momento dell’ordine e valutando l’operato dell’intermediario sulla scorta delle condizioni e delle circostanze obiettivamente conosciute in quel momento storico, senza che sia possibile far desumere conseguenze automatiche dal verificarsi del default avvenuto ad oltre due anni di distanza rispetto alla stessa operazione di investimento.

In tal senso, gli articoli di stampa specialistica nei quali veniva delineata una certa criticità rispetto alle emissioni obbligazionarie dello stato argentino non appaiono idonei a far ritenere di per sé inadeguato l’investimento.

Diversamente, solo il rating attribuito al titolo dalle agenzie specialistiche poteva rappresentarne obiettivamente – per la sua rilevabilità oggettiva – le caratteristiche, incidendo così sull’adeguatezza dell’investimento e sul dovere di informazione in capo all’intermediario.

Se è vero infatti che gli obblighi informativi non si arrestano alla valutazione di adeguatezza (o meno) dell’investimento, è peraltro vero che non possono essere spinti sino al punto da ricomprendere tutte le notizie di stampa o le informazioni pubblicate su siti internet o periodici, posto che tale obbligo informativo risulterebbe nei fatti inesigibile, a sua volta fonte di possibili distorsioni di mercato.

 

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