Con ordinanza del 20 maggio 2026, n. 15188, la Corte di Cassazione, Sezione prima civile (Pres. Di Marzio, rel. Campese) – dichiarando inammissibile il ricorso proposto dai soci di una S.r.l. fallita avverso la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della loro domanda risarcitoria nei confronti della banca finanziatrice – ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno cagionato da un terzo a una società di capitali compete soltanto a quest’ultima, costituendo l’incidenza negativa sulla partecipazione sociale un mero effetto indiretto del pregiudizio subito dal patrimonio sociale.
Nel caso di specie, i soci lamentavano che la banca, dopo aver concesso alla società un mutuo garantito da ipoteca su una parte del complesso turistico di sua proprietà, avesse sottoposto a esecuzione forzata l’intero compendio immobiliare, compresi i beni estranei alla garanzia, rifiutando ogni proposta transattiva.
Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di titolarità del diritto azionato e la Corte d’Appello aveva confermato la decisione, qualificando come sociali tutti i danni allegati e ritenendo nuova – e comunque generica – la richiesta relativa ai pregiudizi asseritamente subiti in via diretta.
In primo luogo, la Corte ha rilevato che l’interpretazione della domanda costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e che le censure ex art. 360, c. 1, n. 5, C.p.c. erano precluse dalla doppia conforme.
In secondo luogo, ha osservato che le censure sulla natura sociale dei danni, pur formulate come violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito non consentita.
In relazione alla natura del danno, la Corte ha osservato che la decisione impugnata costituiva coerente applicazione dell’orientamento consolidato secondo cui l’illecito del terzo colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, mentre l’incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale ne è soltanto un effetto indiretto (Cass., S.U., n. 27346/2009).
La Corte ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza sull’azione individuale ex art. 2395 C.c., che esige un danno diretto al patrimonio del singolo socio. Tale danno non è integrato dalla mancata percezione degli utili, che fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera di distribuzione.
Parimenti non è integrato dalla diminuzione di valore della quota – bene distinto dal patrimonio sociale – che della condotta dell’amministratore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale. Ciò che rileva, a tal fine, è dunque la diretta riferibilità del pregiudizio alla sfera del socio (la cui specifica allegazione era stata, nella specie, esclusa dai giudici di merito).


