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Crypto-asset: il Regolamento UE sulla distributed ledger technology

6 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2022/858 in merito ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (Distributed Ledger Technology – DLT) per la gestione dei crypto-asset e che modifica i Regolamenti (UE) n. 600/2014 (MiFIR) e (UE) n. 909/2014 (Central Securities Depositories Regulation – Acronimo CSDR) e la direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Il Regolamento si prefigge l’obbiettivo della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT) con particolare riferimento alle cripto-attività.

Infatti, la maggior parte dei crypto-asset non rientrano, allo stato attuale, nella legislazione europea in materia di servizi finanziari comportando una mancanza di tutele:

  • per gli investitori;
  • per l’integrità dei mercati;
  • per il consumo di energia;
  • per la stabilità finanziaria.

La riproduzione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o l’emissione di categorie di attività tipiche in formato tokenizzato per consentirne l’emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito, creerebbero vantaggi per incrementare l’efficienza nei processi di negoziazione e post-negoziazione.

Tuttavia, sono necessari dei compromessi in relazione alla gestione del rischio di credito e di liquidità e, il successo dei sistemi basati sui token dipenderà dalla loro connessione con i sistemi tradizionali.

Con riferimento al Regolamento in oggetto, evidenzia la commissione Ue nei propri considerando:

  • le infrastrutture di mercato DLT dovrebbero ammettere alla negoziazione o registrare solo gli strumenti finanziari DLT su un registro distribuito. Tali strumenti sono individuabili nei crypto-asset che rientrano nella definizione di strumenti finanziari;
  • dovrebbero essere presi in considerazione i principi di proporzionalità, neutralità tecnologica, di parità di condizioni e del principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» e per garantire la tutela dei dati personali.

L’accesso al progetto pilota non sarà circoscritto agli operatori esistenti, ma sarà aperto anche ai nuovi operatori.

Per evitare e gestire possibili rischi legati all’utilizzo della tecnologia in oggetto, i relativi gestori saranno sottoposti a requisiti aggiuntivi rispetto ai soggetti tradizionali.

Il Regolamento si applica a partire dal 23 marzo 2023.

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