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CRR3 e rischio operativo: EBA su business indicator e segnalazioni

17 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato oggi tre bozze definitive di standard tecnici, necessari per l’attuazione del CRR 3 nell’ambito dei componenti dell’indicatore di attività (Business Indicator – BI) e dell’informativa di vigilanza per il rischio operativo.

Si ricorda che EBA ha elaborato tali bozze di standard tecnici sulla base di specifici mandati contenuti nel CRR (come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 – CRR 3), tra cui:

  • l’art. 314, par. 9, lett. a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), che incarica EBA di elaborare una bozza di RTS per specificare ulteriormente le componenti dell’indicatore di attività (Business Indicator – BI), elaborando rispettivamente un elenco di voci e degli elementi da escludere dal calcolo di tale indicatore
  • l’art. 314, par. 10, che incarica EBA di elaborare una bozza di ITS per fornire la mappatura delle voci del business indicator alle corrispondenti “celle” di segnalazione nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/451 (FINREP)
  • l’art. 315, par.  3, che incarica EBA di elaborare norme tecniche di attuazione (RTS) per specificare le modalità con cui gli enti determinino:
    • gli aggiustamenti dell’indicatore di attività, in riferimento a fusioni, acquisizioni e cessioni
    • le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concedere l’autorizzazione e la tempistica degli aggiustamenti, in riferimento esclusivamente alle cessioni
  • il CRR, all’art. 430, par. 7, incarica infine EBA di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare formati di segnalazione uniformi e soluzioni informatiche, comprese le istruzioni, per adempiere agli obblighi di segnalazione di vigilanza degli enti.

EBA ha quindi pubblicato i seguenti Standard Tecnici di Regolamentazione (RTS) e Standard Tecnici di Attuazione (ITS):

In particolare, gli RTS sull’applicazione standardizzata dei requisiti patrimoniali per il rischio operativo:

  • in caso di fusione o acquisizione da parte di un istituto, impongono l’utilizzo di dati storici effettivi triennali o forniscono metodologie alternative qualora ciò non sia fattibile
  • per le cessioni, delineano le condizioni per l’esclusione delle voci relative alle entità cedute dalle componenti del BI, mentre viene introdotta una soglia di materialità, consentendo aggiustamenti senza l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per le cessioni di minore entità: ciò garantisce chiarezza per gli istituti con cessioni frequenti e a basso impatto.

Le voci standard per ciascuna componente del BI sono state abbinate alle rispettive celle di reporting in FINREP, e il risultato è stato presentato nelle ITS definitive sulla mappatura del BI.

Infine, la relazione finale sulle segnalazioni di vigilanza introduce modifiche al quadro di riferimento per la segnalazione del rischio operativo, al fine di valutare la conformità ai requisiti di fondi propri per il rischio operativo: in particolare, rafforza i requisiti di segnalazione esistenti, richiedendo ulteriori dettagli sul calcolo delle componenti degli indicatori di business, garantendo al contempo che le Autorità di vigilanza abbiano accesso ai dati essenziali per adempiere ai propri mandati.

Dopo la presentazione del progetto definitivo di ITS alla Commissione per l’adozione, EBA pubblicherà sul proprio sito web gli strumenti informatici, comprese le istruzioni vincolanti; quindi, nel quarto trimestre del 2025, pubblicherà un pacchetto tecnico, comprensivo di DPM, regole di convalida e tassonomia, che gli istituti dovranno utilizzare per trasmettere tali informazioni alle Autorità di vigilanza.

La prima data di riferimento applicabile per la segnalazione ai sensi della bozza delle ITS è il 31 marzo 2026.

EBA specifica quindi che sarà pubblicata a breve una versione aggiornata dello strumento di mappatura tra le segnalazioni di vigilanza e gli obblighi di informativa per il rischio operativo.

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