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CRR: in GU UE gli RTS che specificano le condizioni per il consolidamento

26 Aprile 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2022/676 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all’articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto regolamento.

L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 disciplina i casi di consolidamento prudenziale di gruppi di imprese tra loro legate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE quando non esiste un rapporto di filiazione.

In particolare, al fine di determinare se sia necessario il consolidamento integrale o proporzionale a norma dell’articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso di una filiazione o di un’impresa in cui l’ente detiene una partecipazione, qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un’impresa strumentale ed esista un significativo rischio di intervento e purché l’impresa non sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione né, tra l’altro, una società di partecipazione assicurativa, il Regolamento delegato prevede che le autorità competenti esaminino, come minimo, talune categorie di imprese, quali le società veicolo che non rispondono alla definizione di società veicolo per la cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402, alle quali sono applicabili le condizioni per il trasferimento significativo del rischio di credito di cui all’articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le imprese che svolgono una o più attività di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento (UE) n. 575/2013.

Per garantire la coerenza con la disciplina dei fondi propri istituita dal CRR ed evitare il riconoscimento di indebite plusvalenze di capitale, nei casi in cui è richiesto il consolidamento a norma dell’articolo 18, paragrafi da 3 a 6 o paragrafo 8, viene prevista l’inclusione nei fondi propri consolidati degli importi degli elementi del capitale primario di classe 1 e degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dalle imprese incluse nell’ambito del consolidamento prudenziale e detenuti da persone diverse da tali imprese, nonché delle relative riserve sovrapprezzo azioni.

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