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CRR ed EMIR: prorogati al 15 dicembre 2016 i periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali

8 Giugno 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’8 giugno 2016 il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e al Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, il Regolamento prevede che i periodi di 15 mesi di cui rispettivamente all’articolo 497, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del Regolamento (UE) n. 648/2012, prorogati a norma dell’articolo 1 dei Regolamenti di esecuzione (UE) n. 591/2014, (UE) n. 1317/2014, (UE) 2015/880 e (UE) 2015/2326, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2016.

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