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Definizione di default: modifica alle linee guida EBA

2 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha avviato oggi una consultazione sulla propria bozza di modifica alle Linee guida sull’applicazione della definizione di default di un debitore, ai sensi del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR).

Si ricorda che la definizione di default di un debitore o di un alinea di credito, è stabilita nell‘art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e ulteriormente dettagliata nel Regolamento delegato (UE) 2018/171 e negli Orientamenti EBA (EBA/GL.2017/17, GL DoD) sulla definizione di default.

In particolare, la norma citata considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore quando:

  • l’ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni
  • il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

Le linee guida EBA forniscono quindi indicazioni agli enti su come determinare se la concessione di una misura di tolleranza comporti una riduzione dell’obbligazione finanziaria: la valutazione si basa su un confronto tra il valore attuale netto (VAN) dei flussi di cassa attesi prima delle modifiche ai termini e alle condizioni del contratto e il VAN dei flussi di cassa attesi sulla base del nuovo accordo, entrambi scontati utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto originario:

  • se la differenza tra il VAN dei flussi di cassa prima e dopo gli accordi di ristrutturazione supera una certa soglia, l’esposizione dovrebbe essere classificata come inadempiente e la soglia dovrebbe essere fissata dagli istituti, ma non dovrebbe superare l’1%
  • qualora tale differenza sia inferiore alla soglia specificata, gli istituti dovrebbero comunque valutare tali esposizioni per individuare eventuali altri indicatori di improbabile inadempimento.

La soglia massima dell’1% è stata fissata per escludere dalla classificazione di default principalmente le situazioni in cui la variazione del valore attuale netto (VAN) del contratto deriva da aspetti tecnici di attualizzazione e dall’arrotondamento degli importi.

In sintesi, EBA propone di mantenere l’attuale soglia dell’1% per la perdita del valore attuale netto (VAN) nella ristrutturazione del debito, riflettendo un attento equilibrio tra la flessibilità degli istituti e la necessità di mantenere solidi standard di gestione del rischio.

Mantenere la coerenza con gli standard prudenziali esistenti contribuisce a salvaguardare i progressi compiuti nella riduzione dei crediti deteriorati e a prevenire l’arbitraggio regolamentare.

Una soglia stabile supporta una modellizzazione affidabile del rischio di credito, garantendo valutazioni accurate del capitale e degli accantonamenti per tutti i portafogli, sia secondo i principi IRB che IFRS 9.

Per consentire una ristrutturazione del debito più proattiva e ridurre il potenziale onere per i debitori, EBA sta valutando una riduzione del periodo di prova da 1 anno a 3 mesi per alcune esposizioni: la bozza di Linee Guida modificate, tuttavia, non recepisce questa modifica, anche perché amplierebbe il divario tra la definizione di esposizioni deteriorate e quella di default.

Oltre alle modifiche introdotte dalla revisione del CRR, EBA propone anche di aumentare il trattamento eccezionale dei giorni di arretrato, a livello di fattura, per gli accordi di factoring pro-soluto, da 30 a 90 giorni, al fine di riflettere meglio la realtà economica dei crediti acquisiti.

La consultazione è aperta sino al 15 ottobre 2025.

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