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Crisi bancarie ed informazioni inesatte nell’aumento del capitale: il punto dell’Avvocato UE

3 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Jean Richard De La Tour, ha presentato le proprie conclusioni nella causa C‑410/20, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito ad una risoluzione bancaria nel corso della quale sono intervenute varie svalutazioni e conversioni successive di strumenti di capitale, seguite immediatamente da una cessione di attività ad un’altra banca che ha finito per assorbire la prima con conseguente danno per gli investitori che avevano sottoscritto un aumento di capitale proposto con offerta pubblica l’anno precedente alla risoluzione della banca.

Di seguito le conclusioni.

L’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 60, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, qualora, nell’ambito di una procedura di risoluzione di un’entità finanziaria, la totalità delle azioni compresa nel capitale sociale sia stata svalutata, essi ostano, da un lato, a che i soggetti che hanno acquistato azioni alcuni mesi prima dell’inizio della procedura di risoluzione, in occasione di un aumento di capitale con offerta pubblica di sottoscrizione, possano, dopo la decisione di risoluzione, proporre, nei confronti dell’entità emittente o dell’entità risultante da una successiva fusione per incorporazione, azioni risarcitorie o azioni di effetto equivalente facendo valere l’inesattezza di informazioni contenute nel prospetto di emissione e, dall’altro, a che obblighi di restituzione del controvalore delle azioni sottoscritte nonché di versamento di interessi siano giudizialmente imposti all’entità emittente o all’entità ad essa succeduta a titolo universale, come conseguenza della dichiarazione di nullità, con effetti retroattivi, del contratto di sottoscrizione delle azioni, in virtù di azioni giudiziarie intentate dopo la risoluzione dell’entità stessa.

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