EBA ha pubblicato la versione finale delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano le modalità di registrazione che le succursali di paesi terzi devono applicare ai sensi della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD).
Le norme garantiscono chiarezza e armonizzazione nell’attuazione delle modalità di registrazione e nella tenuta di un registro, favorendo pratiche di vigilanza coerenti in tutta l’UE.
La bozza definitiva di RTS è stata pubblicata sulla base del mandato che l’art. 48 nonies della Direttiva 2013/36/UE (CRD) ha conferito a EBA, ovvero di elaborare un progetto di RTS per specificare le modalità di registrazione che le succursali di paesi terzi devono applicare e la metodologia per identificare e tenere traccia delle attività e delle passività contabilizzate o originate in uno Stato membro.
Si ricorda infatti che la Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI), che modifica la Direttiva 2013/36/UE, introduce un nuovo regime applicabile alle succursali nell’UE di enti creditizi di paesi terzi (succursali di paesi terzi), che stabilisce un quadro minimo di armonizzazione che copre l’autorizzazione, i requisiti prudenziali – compresi gli accordi di registrazione, la dotazione di capitale, la liquidità, la governance interna, i requisiti comuni di segnalazione – e le pratiche di vigilanza.
Le RTS, in particolare, stabiliscono requisiti in tre aree fondamentali:
- metodologia contabile: le norme tecniche di regolamentazione definiscono l’approccio per l’identificazione e la registrazione delle attività e delle passività contabilizzate o originate dalla succursale di un paese terzo, comprese le voci fuori bilancio
- contenuto minimo richiesto: le RTS specificano le informazioni minime necessarie per tenere un registro completo e preciso delle attività e delle passività contabilizzate o originate
- informazioni relative al rischio: le RTS specificano in dettaglio i dati di rischio e le misure di gestione del rischio associate che devono essere conservati nel registro per le attività della succursale.

