E’ stato presentato alla Camera, per il prescritto parere, il testo dello schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva CRD VI e adegua la normativa nazionale al Regolamento CRR III.
Il decreto legislativo, più nel dettaglio, introduce modifiche al TUB, al TUF e alla legge sulla tutela del risparmio (L. 262/2005), in attuazione all’art. 16 della legge di delegazione europea 2024 (L. 91/2025), completando la riforma “Basilea 3” avviata a livello europeo.
Come ha ricordato il Consiglio dei Ministri nel proprio comunicato stampa, la misura principale del framework di Basilea 3, per il tramite del CRR III, è l’introduzione dell’output floor, che limita l’utilizzo dei modelli interni da parte delle banche, garantendo una maggiore solidità del capitale; il provvedimento estende poi i poteri di vigilanza, includendo la valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e la disciplina delle succursali di Paesi terzi.
Lo schema di decreto legislativo, in sintesi, oltre alle norme di coordinamento necessarie all’attuazione del framework normativo CRD VI – CRR III:
- introduce una disciplina di dettaglio sull’operatività in Italia delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo, che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le banche e i gruppi bancari di Stato terzo di stabilire una succursale in Italia per poter svolgere le attività di raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione, di concessione di prestiti e di rilascio di garanzie e impegni di firma, che – salvo alcune ipotesi di esenzione – non potranno più essere svolte in regime di libera prestazione di servizi
- rivede la disciplina in materia di segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità, con l’introduzione di previsioni sullo scambio di informazioni tra autorità prudenziali e autorità tributarie
- revisiona la disciplina sugli esponenti aziendali e sui responsabili delle principali funzioni aziendali:
- rivedendo alcune regole procedurali per la valutazione dell’idoneità degli esponenti aziendali
- introducendo l’obbligo per tutte le banche di valutare l’idoneità dei responsabili delle principali funzioni aziendali
- revisiona la disciplina sulle fusioni e scissioni e introduce una specifica disciplina sulle partecipazioni rilevanti e sui trasferimenti rilevanti di attività o passività
- rivede la disciplina sui gruppi bancari e sulla vigilanza consolidata, per prevedere che le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista (cc.dd. (M)FHC) che vengono esentate dall’assunzione del ruolo di capogruppo possano ottenere dall’autorità di vigilanza, al ricorrere di specifiche condizioni, l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale e che, in caso di esenzione della (M)FHC dal ruolo di capogruppo, possa essere autorizzata come responsabile per il rispetto dei requisiti su base consolidata anche una (M)FHC intermedia
- modifica la disciplina delle sanzioni e delle altre misure amministrative, introducendo:
- le penalità di mora, ossia pagamenti che l’autorità di vigilanza può imporre, fino al ripristino di una situazione di conformità, in caso di violazione su base continuativa di disposizioni nazionali di recepimento della CRD, del CRR o di decisioni assunte dall’autorità di vigilanza
- previsioni in tema di cumulo di procedimenti e sanzioni di natura penale e amministrativa a fronte di una medesima violazione
- modificando la disciplina delle SIM di classe 1: in particolare, viene previsto che, per l’identificazione delle SIM di classe 1 (tenute a richiedere l’autorizzazione come enti creditizi ai sensi della CRD), il calcolo del valore delle attività venga effettuato considerando le imprese del gruppo stabilite in UE, incluse loro eventuali succursali e filiazioni stabilite in uno Stato terzo
- la possibilità per l’autorità di vigilanza di concedere, a una SIM che superi la soglia di € 30 miliardi di attivo e ne faccia richiesta, una deroga all’obbligo di autorizzazione come ente creditizio ai sensi della CRD
- revisiona la disciplina in materia di incompatibilità per i membri del Direttorio di Banca d’Italia e per il personale addetto alle funzioni di vigilanza o sorveglianza di Banca d’Italia, introducendo una disciplina in materia di investimenti finanziari per i membri del Direttorio di Banca d’Italia e per il personale di Banca d’Italia che svolge funzioni di vigilanza prudenziale.