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CRD IV e Solvency II: il Governo approva i decreti attuativi

11 Maggio 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei ministri di venerdì 8 maggio 2015 ha approvato diversi provvedimenti, tra cui, per quanto qui maggiormente interessa, i decreti legisltativi attuativi della CRD IV e Solvency II. Si segnala altresì che è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

Di seguito si riporta espressamente il comunicato stampa del Governo relativo a questi provvedimenti.

Attuazione della direttiva europea sull’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, e del Ministro dell’economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che contiene le modifiche al Testo Unico Bancario e al Testo Unico della Finanza volte a recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD4”).

La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575 /UE (c.d. “CRR”) definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo. Il regolamento CRR è direttamente applicabile nell’ordinamento nazionale, mentre le disposizioni della direttiva che non richiedono la modifica di disposizioni legislative sono state attuate dalla Banca d’Italia con la circolare 285 del 17 dicembre 2013 e i successivi aggiornamenti.

Il decreto legislativo riforma la disciplina dei requisiti dei manager e dei partecipanti al capitale integrando i requisiti oggettivi di onorabilità e di professionalità con criteri di competenza e correttezza. In applicazione del principio in base al quale gli esponenti debbono dedicare un tempo adeguato all’espletamento del proprio incarico, è prevista una disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi. In materia di poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza, si inserisce la possibilità di rimuovere uno o più esponenti aziendali quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca e non sia possibile pronunciare la decadenza per perdita dei requisiti. Vengono introdotti meccanismi per la segnalazione, sia all’interno dell’ente sia verso l’Autorità di vigilanza, di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche (c.d. whistleblowing) e l’obbligo di astensione di soci e amministratori nelle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto. Infine viene riformata complessivamente la disciplina delle sanzioni amministrative e si sancisce il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l’ente e solo sulla base di presupposti individuati nel decreto legislativo anche l’esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione.

Attuazione di direttiva europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha approvato in via definitiva, dopo l’acquisizione e alla luce dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II).

La direttiva, oltre a semplificare la normativa comunitaria vigente attraverso la codificazione delle precedenti direttive vita e danni (ad esclusione di quelle auto), introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale con l’obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo e alla creazione di un nuovo sistema che fornisca alle Autorità di Vigilanza gli strumenti adatti per poter valutare la solvibilità globale di un’impresa di assicurazioni.

La finalità è creare un sistema di vigilanza armonizzato in tutta Europa basato sull’attuale situazione dei rischi propri delle imprese di assicurazione ed estendere il sistema di vigilanza attraverso lo sviluppo di modelli e processi interni di gestione dei rischi propri delle imprese di assicurazione

A questo scopo si prevedono nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai rischi effettivamente corsi, nuovi criteri di valutazione e nuove modalità per la misurazione e mitigazione dei rischi. Si interviene sulla governance delle imprese di assicurazione, responsabilizzandone il board ed introducendo nuove funzioni aziendali.

Il provvedimento specifica le attribuzioni IVASS in materia di vigilanza con possibilità di intervento sulla governance dell’impresa di assicurazione: definisce il perimetro del potere regolamentare attribuito all’IVASS per l’attuazione delle disposizioni del codice, modifica la disciplina attuariale con previsione della funzione all’interno della più generale attività dell’impresa di assicurazione, mantenendo tuttavia il riferimento ai necessari requisiti professionali per l’esercizio della funzione e alla possibilità di definirli con apposito regolamento dell’IVASS.

Il decreto stabilisce la possibilità di utilizzo da parte dell’IVASS delle società di revisione o dei revisori per le ispezioni in loco, prevedendo gli oneri a carico dei soggetti vigilati con riferimento ai soli modelli interni, come avviene in altri Paesi europei. Stabilisce inoltre l’aggiornamento delle attribuzioni di CONSAP in ragione delle nuove competenze in materia di periti e centro di informazione italiano già attribuite alla CONSAP stessa, con riguardo alla forma di finanziamento del ruolo dei periti (il contributo viene pagato direttamente ed esclusivamente a CONSAP) e la completa sostituzione di CONSAP ad IVASS nella gestione del centro di informazione e nella tenuta del ruolo dei periti, con esclusione dei “poteri di vigilanza”, più correttamente ridotti a “funzione di gestione del ruolo”.

Attuazione della direttiva europea sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori).

La direttiva 2013/11/UE nasce dalla necessità di offrire ai consumatori una soluzione semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori ed imprese. Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d’Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica.

Il Ministero dello sviluppo economico è designato come unico punto di contato con la Commissione europea e al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito presso lo stesso Ministero un tavolo di coordinamento e di indirizzo.

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