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CRD: EBA sull’obbligo di istituire succursali in paesi terzi

23 Luglio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una relazione sull’impatto dell’obbligo di stabilire succursali nei paesi terzi, per ivi svolgere servizi bancari, previsto dall’articolo 21 quater della CRD.

EBA è stata infatti incaricata dall’art. 21 quater, par. 6 della CRD di elaborare una relazione per valutare l’opportunità di estendere la possibilità per le imprese di paesi terzi di fornire servizi bancari di base direttamente da paesi terzi – ovvero senza una succursale nell’Unione – non solo agli enti creditizi dell’UE, ma a qualsiasi entità del settore finanziario, considerando la stabilità finanziaria e la competitività dell’UE.

L’art. 21 quater della CRD chiarisce infatti quando l’ente deve stabilire succursali in paesi terzi per la fornitura di servizi bancari di base in uno Stato membro interessato; tale articolo prevede anche esenzioni e deroghe, introducendo una certa flessibilità nell’articolazione di tale requisito.

In particolare, la costituzione di una succursale in un paese terzo non è richiesta in caso di transazioni interbancarie o infragruppo, o quando i servizi bancari di base sono forniti tramite reverse solicitation.

Inoltre, l’art. 21 quater prevede una deroga alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID), che ne esclude l’applicazione nei casi in cui vengano forniti servizi di investimento ai sensi della MiFID e relativi servizi accessori.

L’analisi quantitativa e qualitativa condotta da EBA non ha fornito elementi per raccomandare una modifica del nuovo art. 21 quater della Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD); tuttavia, EBA ritiene che un chiarimento sull’interazione tra l’art. 21 quater della CRD e altre normative settoriali potrebbe essere utile alle autorità e agli operatori di mercato.

EBA osserva che l’art. 21 quater della CRD non affronta infatti espressamente l’interazione con gli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) e la Direttiva sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (AIFMD), in particolare le disposizioni che autorizzano le entità del settore finanziario dell’UE a ricevere servizi bancari di base per la loro operatività continuativa nei paesi terzi, in conformità con il loro modello di business.

EBA suggerisce quindi che ulteriori chiarimenti potrebbero essere forniti anche tramite lo strumento Q&A di EBA.

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