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Giurisprudenza

Controlli IVA e impugnabilità della comunicazione di iscrizione a ruolo

2 Febbraio 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Cassazione Civile, Sez. V, 14 novembre 2025, n. 31530 – Pres. Luciotti, Rel. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Di cosa si parla in questo articolo
IVA

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 novembre 2025, n. 31530, in tema di impugnabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, ha stabilito che la comunicazione dell’esito del controllo ex articolo 60-bis del DPR 633/1972, con cui l’Amministrazione finanziaria preannuncia al cessionario di un’operazione rilevante ai fini IVA l’iscrizione a ruolo quale obbligato solidale, non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 546/1992.

Tale comunicazione ha infatti natura meramente informativa e non incide sulla sfera giuridica del contribuente. 

A livello normativo, l’art. 60-bis disciplina la responsabilità solidale del cessionario, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nella particolare ipotesi di cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale; il comma 3 prevede che il cessionario possa dimostrare documentalmente che il minor prezzo deriva da circostanze oggettive o da specifiche disposizioni normative, ovvero che esso non comunque sia collegato al mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.

Sebbene la norma non contempli alcuna fase procedimentale di interlocuzione, l’Amministrazione utilizza un atto preliminare – l’invito ad adempiere – per richiedere tali giustificazioni.

È questo l’atto che, qualora veicoli già una pretesa definita, può assumere natura di atto “facoltativamente impugnabile”, consentendo al contribuente di attivarsi immediatamente oppure di attendere la successiva cartella di pagamento, che resta invece l’atto da impugnare nei termini di legge, pena il consolidarsi della pretesa impositiva.

Nel caso concreto, la società sceglieva di impugnare non l’invito preliminare, che pure aveva ricevuto, ma la successiva comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis, che preannunciava l’iscrizione a ruolo per l’IVA non versata dal cedente. 

La CTP ne affermava l’impugnabilità; la CTR, invece, riteneva che la comunicazione non avesse natura provvedimentale e dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo.

La contribuente ricorreva per cassazione sostenendo che la comunicazione conteneva una pretesa tributaria definita.

La Cassazione ha confermato la decisione della CTR. Il Collegio ha chiarito che la tassatività dell’art. 19 concerne le “categorie” di atti che incidono sulla posizione giuridica del contribuente e che, se può ben essere adottata un’interpretazione estensiva, essa può riguardare soltanto gli atti che esteriorizzano una pretesa tributaria.

La comunicazione ex art. 60-bis non rientra tra questi, poiché non contiene una pretesa compiuta, non anticipa attività esecutiva e, soprattutto, non rappresenta il primo atto lesivo, dato che tale ruolo era stato assunto dal precedente “invito ad adempiere”.

Quest’ultimo, essendo già pervenuto alla contribuente, escludeva che la comunicazione potesse qualificarsi come primo atto conoscitivo idoneo ad aprire la tutela giurisdizionale.

La Corte ha pertanto ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, rilevando peraltro che la successiva cartella di pagamento era stata autonomamente impugnata dalla contribuente, confermando la funzione puramente informativa della comunicazione.

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