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Contributi previdenziali e assistenziali: nuovi interessi per il mancato pagamento

30 Agosto 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 98 del 29 agosto 2022, l’INPS ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La variazione in oggetto fa seguito all’innalzamento da parte della BCE di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, a decorrere dal 27 luglio 2022, è pari allo 0,50%.

Tale variazione incide, pertanto, sull’individuazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’art. 2, comma 11, del dl 9 ottobre 1989, n. 338 è pari al tasso del 6,50% annuo e verrà applicato con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 27 luglio 2022.

I piani di ammortamento già accordati e notificati in ragione del tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

A decorrere dal 27 luglio 2022, l’interesse previsto per l’autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 6,50% annuo.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,50%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile prevista è pari al 6% in ragione d’anno (tasso dello 0,50% maggiorato di 5,5 punti)

Resta invariata, in caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a) della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

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