L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello del 03 novembre 2025, n. 277 ha stabilito che, dopo l’introduzione del principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti concorrono alla formazione del reddito, incidendo sul valore fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali cui si riferiscono.
In particolare, se il contributo è incassato nello stesso periodo d’imposta in cui il bene strumentale viene acquistato, il costo di quest’ultimo, da assumere come base per il calcolo delle quote di ammortamento deducibili, deve essere determinato al netto del contributo ricevuto, in coerenza con il principio del “costo effettivamente sostenuto” per l’acquisto del bene strumentale, come già affermato con la risoluzione n. 163/E del 2001, non modificato dal d.lgs. 192/2024 che ha introdotto il principio di onnicomprensività.
Diversamente, se – come nel caso esaminato – il contributo viene percepito in un periodo successivo rispetto all’acquisto del bene e dopo che sono già state dedotte alcune quote di ammortamento, il professionista deve rilevare, nell’anno di incasso, una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento dedotte e quelle che sarebbero state deducibili sin dall’inizio assumendo il costo del bene al netto del contributo.
A partire da tale periodo, poi, le future quote di ammortamento dovranno essere ricalcolate applicando i coefficienti sul valore ridotto, ossia sul costo di acquisto diminuito del contributo.
La soluzione si fonda, come detto, sulla nuova versione dell’articolo 54 del TUIR, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che ha introdotto il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo, così estendendo la rilevanza reddituale anche alle sopravvenienze attive derivanti da rettifiche di costi dedotti in precedenti periodi.
Ai fini dell’IRPEF, pertanto, il contributo in conto impianti riduce il costo fiscalmente riconosciuto del bene strumentale, e, se percepito in anni successivi, genera un componente positivo di reddito (sopravvenienza attiva) pari al beneficio già fruito attraverso le precedenti quote di ammortamento.