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Giurisprudenza

Contratto di conto corrente intestato a società di persone estinta e (difetto di) legittimazione attiva degli ex soci

13 Ottobre 2015

Avv. Vittorio Pisapia, Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Tribunale di Milano, 01 aprile 2015, n. 4195

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Milano, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 12 marzo 2013, n. 6070, ha affermato i seguenti principi:

a) “a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 6/2003, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, così come di una società di persone, provoca l’estinzione dell’ente medesimo, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di rapporti giuridici non definiti in capo all’ente stesso”;

b) “successivamente a detta cancellazione possono dunque permanere rapporti in capo alla società che non sono stati definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale o perché trascurati (i cc.dd. ‘residui non liquidati’), o perché solo in seguito se ne è scoperta l’esistenza (le cc.dd. ‘sopravvenienze’)”;

c) “in generale, con riferimento a detti rapporti attivi, non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale, viene a determinarsi un meccanismo successorio tale per cui, venuto meno il vincolo sociale, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torna ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale”;

d) “tuttavia, ove detti rapporti attivi consistano in mere pretese, a cui non corrisponda nel patrimonio sociale alcun diritto idoneo ad essere iscritto in bilancio, gli stessi devono considerarsi rinunciati da parte della società”;

e) “detta rinuncia si configura anche per i diritti di credito illiquidi, in relazione ai quali non è stata esperita da parte del liquidatore alcuna azione giudiziaria diretta ad ottenerne la relativa liquidazione e di cui non si è tenuto conto in alcun modo in sede di cancellazione dal registro delle imprese”.

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