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Giurisprudenza

Contratto autonomo di garanzia e anatocismo del rapporto garantito

25 Settembre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 1 maggio 2026 n. 12191 – Pres. Scoditti, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 1 maggio 2026 n. 12191 (Pres. Scoditti, Rel. Campese) si è pronunciata relativamente alla legittimazione del garante, nell’ambito di un contratto autonomo di garanzia, a eccepire la nullità della clausola anatocistica relativa al rapporto di conto corrente garantito.

In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse respinto la doglianza concernente l’avvenuta illegittima applicazione di interessi anatocistici ad opera della banca. La Corte, a seguito della qualificazione del rapporto quale contratto autonomo di garanzia, affermava che la nullità della pattuizione degli interessi ultralegali relativi al rapporto di conto corrente non si estendesse sempre al contratto autonomo di garanzia, alla luce del fatto che tale pattuizione non era contraria all’ordinamento.

Il ricorrente lamenta, dunque, la negazione, da parte della Corte territoriale, del diritto del garante ad eccepire l’applicazione del saggio anatocistico di interesse al rapporto di conto corrente.

La Cassazione sul punto precisa che l’orientamento della Corte territoriale circa l’insussistenza del diritto citato del garante, pur essendo stato sostenuto da differenti pronunce di legittimità, è ormai stato superato.

In particolare, la Cassazione 372/2018 ha affermato il seguente principio di diritto “nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.

In tale occasione, poi, la Corte ribadisce quanto sostenuto dalla Cassazione 33336/2025 secondo cui le clausole anatocistiche presenti in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 2000 sono nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal co. 2 dell’art. 7 della delibera del CICR.

In particolare, tale giudizio di comparazione è destinato a verificare se le nuove pattuizioni abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. Di conseguenza, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi in tali contratti, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della citata delibera.

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