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Contratti di fornitura di energia: la Commissione UE sulla “sintesi”

12 Maggio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, Serie L, dell’8 maggio 2026, la Raccomandazione (UE) 2026/1008 della Commissione UE del 30 aprile 2026 sulla sintesi delle principali condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di energia.

La raccomandazione, nei “considerando” preliminari, evidenzia l’importanza dell’accessibilità economica dell’energia quale elemento essenziale per la stabilità economica e sociale e per il corretto funzionamento del mercato energetico europeo: un mercato trasparente e competitivo favorisce infatti innovazione, efficienza, riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi, consentendo ai consumatori di confrontare le offerte, comprendere i contratti e cambiare fornitore con facilità.

Le Direttive (UE) 2019/944 e 2024/1788 riconoscono il diritto dei clienti finali a ricevere informazioni contrattuali chiare, trasparenti e comparabili; tuttavia, il cambio di fornitore resta spesso ostacolato dalla complessità delle offerte, dall’uso di terminologie differenti tra operatori, dalla scarsa alfabetizzazione energetica e da pratiche commerciali aggressive o fuorvianti.

La Commissione sottolinea quindi la necessità di:

  • utilizzare linguaggio semplice, uniforme e facilmente comprensibile
  • standardizzare le informazioni precontrattuali e contrattuali
  • garantire accessibilità anche alle persone con disabilità
  • migliorare la comparabilità delle offerte energetiche.

Particolare attenzione è dedicata alla “sintesi delle principali condizioni contrattuali”, che deve essere fornita ai consumatori prima della conclusione dei contratti di fornitura di energia (elettrica o gas), la quale deve:

  • evidenziare prezzi, durata, tipologia tariffaria e principali condizioni
  • essere redatta con terminologia comune
  • risultare facilmente leggibile anche da dispositivi mobili
  • rispettare la normativa europea in materia di tutela dei consumatori e protezione dei dati personali.

Molti utenti non comprendono se il prezzo applicato sia fisso, variabile o dinamico, anche a causa della varietà di denominazioni commerciali utilizzate dai fornitori; persistono inoltre forti differenze nelle competenze energetiche e digitali tra consumatori, soprattutto tra anziani e persone in condizione di povertà energetica.

La standardizzazione delle informazioni viene presentata in particolare dalla Commissione come una soluzione già adottata in altri ambito normativi UE, come:

  • le comunicazioni elettroniche
  • il credito ai consumatori
  • i servizi finanziari.

I modelli contrattuali dovranno adattarsi alle diverse tipologie di offerte energetiche, comprese:

  • tariffe fisse, variabili o dinamiche
  • servizi abbinati alla fornitura
  • contratti che consentono l’immissione in rete dell’energia prodotta in eccesso.

Infine, si sottolinea che la trasparenza informativa rappresenta uno strumento essenziale di tutela contro pratiche commerciali scorrette e consente ai consumatori di effettuare scelte consapevoli e realmente comparabili nel mercato energetico europeo.

La Commissione raccomanda quindi che gli Stati membri:

  • prescrivano che la sintesi di cui all’art. 11, par. 1 bis, della Direttiva (UE) 2019/944 e all’art. 11 par. 3, della Direttiva (UE) 2024/1788 sia fornita tempestivamente prima della conclusione o della proroga di qualsiasi contratto e in anticipo rispetto a qualsiasi variazione di prezzo, in un numero minimo di pagine, e che sia concisa, presentata in modo chiaro, corredata di spiegazioni esaustive e fornita gratuitamente
  • adottino modelli standardizzati e un formato conciso per la sintesi del contratto, stabiliscano regole su come compilarne ciascuna sezione e richiedano la coerenza della presentazione e della terminologia tra tutti i fornitori e, se del caso, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici
  • garantiscano che la sintesi sia fornita su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole e sia accessibile alle persone con disabilità
  • presentino i modelli di sintesi alla Commissione e li mettano a disposizione degli altri Stati membri entro sei mesi dall’adozione della presente raccomandazione
  • assicurino che nella sintesi figuri almeno il prezzo totale e le singole componenti del prezzo, una spiegazione che indichi se il prezzo è fisso, variabile o dinamico, l’indirizzo di posta elettronica del fornitore e i contatti dell’assistenza ai consumatori e, se del caso, informazioni riguardanti i pagamenti una tantum, le promozioni, i servizi aggiuntivi e gli sconti
  • creino un glossario nazionale di termini obbligatori in linguaggio semplice affinché i fornitori, gli intermediari e i fornitori di servizi energetici usino una serie comune di termini così da permettere ai consumatori di capire e paragonare con più facilità le offerte, e migliorare la trasparenza del mercato
  • consultino durante l’elaborazione dei modelli nazionali standardizzati di sintesi e della terminologia comune i portatori di interessi, tra cui le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori, i fornitori e altre parti interessate, attraverso un processo trasparente
  • garantiscano la coerenza e l’allineamento delle informazioni e applichino alla sintesi dei contratti di fornitura di gas le prescrizioni stabilite all’art. 11, par. 1 bis, della Direttiva (UE) 2024/1711, tenendo conto delle differenze tra i mercati dell’energia elettrica e del gas
  • applichino gli orientamenti per l’elaborazione della sintesi di cui all’allegato della raccomandazione.
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