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Giurisprudenza

Contratti derivati e conflitto di giurisdizione in favore del giudice italiano. Il caso del Comune di Milano.

29 Febbraio 2012

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 febbraio 2012, n. 2926

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 2926 del 27 febbraio 2012 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione definiscono, in favore del Giudice Italiano, il conflitto di giurisdizione sollevato nella controversia insorta fra il Comune di Milano, da un lato, Jp Morgan, Ubs, Dexia e Deutsche Bank, dall’altro, relativamente alla stipula da parte del Comune di contratti derivati con le stesse banche.

Preliminarmente, le Sezioni Unite evidenziano come le domande avanzate dal Comune nei riguardi delle banche avessero ad oggetto, in primo luogo, la responsabilità extra-contrattuale di queste ultime per violazione delle regole di condotta nella fase precedente la stipula dei contratti derivati e le successive rinegoziazioni.

In particolare il Comune aveva chiesto: in via principale, la condanna delle banche, a titolo di responsabilità aquiliana, al risarcimento del danno patito a seguito della negoziazione dei contrattai derivati; in via concorrente, la condanna al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per avere le stesse, agendo di concerto ed in modo coordinato fra di loro, violato gli obblighi nascenti dal contratto di consulenza ed arranging.

Sul punto rileva l’orientamento delle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U., nn. 26724 e 26725 del 2007; n. 8034 del 2011) che distinguere fra violazioni prodotte nella fase antecedente al (o coincidente col) contratto di intermediazione (c.d. “contratto quadro”), rilevanti in termini di responsabilità precontrattuale del danneggiante, e violazioni riguardanti le operazioni finanziarie compiute in esecuzione del predetto contratto quadro, che viceversa rilevano in termini di responsabilità contrattuale.

Nel caso di specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la competenza giurisdizionale, pur in presenza di una vicenda risarcitoria complessa, andasse individuata nel locus commissi delicti di cui all’art. 5 comma 3 Reg. CE 44/01, ovvero avanti il “giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

Con la decisione in commento le Sezioni Unite hanno voluto dare continuità all’orientamento secondo cui, qualora l’attore proponga nei confronti di un convenuto straniero una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano vada verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. E tale principio, applicato a contrario al caso di specie, porta appunto a dover ritenere che, avendo il Comune di Milano chiesto, in via principale, l’accertamento di una responsabilità extra-contrattuale delle banche convenute e, in via concorrente, l’accertamento della responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi nascenti dai contratti di consulenza ed “arranging”, si dovesse affermare la giurisdizione esclusiva del giudice italiano in relazione a tutte le domande svolte dall’ente stesso.

A diverse conclusioni, secondo le Sezioni Unite, non si può giungere nemmeno in ragione della clausola di proroga in favore della giurisdizione inglese contenuta nei contratti ISDA Master Agreement conclusi dalle parti.

Secondo le banche convenute, tale la clausola sarebbe di tale ampiezza da precludere alla cognizione del giudice italiano non solo la decisione delle controversie contrattuali, nascenti dagli specifici accordi, ma anche quelle extra o precontrattuali, connesse con quella.

La tesi, secondo le Sezioni Unite, non appare condivisibile.

Alla luce della costante giurisprudenza tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee quanto delle stesse Sezioni Unite, infatti, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui la clausola accede.

In tal senso, proseguono le Sezioni Unite, la formula “relating to this Agreement”, contenuta nell’ISDA Master Agreement, risulti tutt’altro che inequivoca, in quanto la sua traduzione letterale, “in relazione all’accordo”, non sembra poter obiettivamente significarne un riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extra-contrattuali, comunque collegate all’adozione contrattuale degli strumenti derivati, nel cui ambito è stata invocata la disciplina generale dell’ISDA.

Qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine alla reale portata della clausola di proroga della giurisdizione deve essere, in definitiva, oggetto di interpretazione rigorosamente restrittiva. Interpretazione che consente, concludono le Sezioni Unite, l’operatività nel caso di specie della connessione e la celebrazione di un simultaneus processus dinanzi al giudice italiano in relazione ad una vicenda di indiscussa complessità sotto il profilo tanto soggettivo quanto oggettivo.

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