Con sentenza n. 5663 del 3 luglio 2026, il Tribunale di Milano (Dott. Tranquillo) si è pronunciato sull’azione di ripetizione di indebito promossa da una società nei confronti della banca, in relazione a un conto corrente ordinario e a un conto anticipi s.b.f., chiarendo che la prescrizione del diritto alla ripetizione decorre dalla chiusura del conto e delimitando gli effetti di anatocismo, commissioni e tassi non pattuiti.
Sul termine di prescrizione, il Tribunale ha ritenuto non fondata la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, osservando che la rimessa è solutoria solo rispetto all’apertura di credito e non al rapporto di conto corrente. Di qui il principio per cui “la prescrizione decorre dalla chiusura del conto, fine del rapporto: salvo che l’indebito non sia invocato in relazione a regole proprie del rapporto di apertura di credito”.
Quanto all’anatocismo, la coincidenza tra TAN e TAE nel documento di sintesi non determina la nullità della clausola: la delibera CICR del 9 febbraio 2000 detta in materia una disciplina di trasparenza, la cui violazione non è sanzionata con la nullità (art. 1418, comma 3, c.c.), mentre per la validità della clausola è sufficiente la pari periodicità nel conteggio degli interessi. Gli addebiti anatocistici vanno però espunti per il periodo anteriore al 30 giugno 2000 e, richiamando Cass. n. 21344/2024, dall’1 gennaio 2014 fino all’autorizzazione espressa del cliente.
La rinuncia a sollevare eccezioni non copre le nullità, in quanto indisponibili. Sono stati così stornati gli addebiti per commissione di massimo scoperto mai pattuita, per commissione di disponibilità fondi anteriore alla pattuizione e per una linea estero mai contrattualizzata. È risultato inoltre indeterminato il tasso intrafido del contratto del 25 gennaio 2010, che indicava un tasso fisso e uno variabile senza specificare l’indice di riferimento: si applica quindi il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. Generica, invece, l’allegazione sull’illegittimo esercizio dello ius variandi, che non può essere demandata al CTU.
Il Tribunale ha infine escluso l’utilizzo degli estratti scalari per ricostruire il conto anticipi, mancando una domanda riconvenzionale della banca. Sulla base della CTU, la banca è stata condannata a restituire € 82.389,37 e € 27.115,98, oltre interessi, e a rifondere € 15.000,00 di spese di lite.

