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Conti di pagamento: EBA su terminologia standardizzata

25 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un rapporto in cui ha esaminato le condizioni standardizzate per la terminologia e le informazioni ai consumatori da utilizzare in relazione ai servizi più comuni relativi ai conti di pagamento, come previsto dalla Direttiva sui conti di pagamento.

Si ricorda che la Direttiva (UE) 2014/92 sulla comparabilità delle commissioni relative ai conti di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base, mira a standardizzare la terminologia più pertinente per i conti di pagamento in tutta l’UE e prevede la creazione di modelli da utilizzare da parte dei prestatori di servizi di pagamento per presentare ai consumatori determinate informazioni sulle commissioni.

Le condizioni standardizzate sono state quindi definite nelle norme tecniche di regolamentazione (RTS) di EBA in linea con i requisiti della Direttiva citata, ai sensi dell’art. 3, par. 4.

EBA inoltre, in base all’art. 3, par. 6, è tenuta a rivedere regolarmente tali condizioni standardizzate ed ha effettuato la sua revisione nella prima metà del 2025, valutando le recenti normative UE in materia di pagamenti, la raccolta di informazioni dalle Autorità nazionali competenti, la consultazione di stakeholder pertinenti come il Gruppo di stakeholder bancari dell’EBA e l’analisi dei dati interni tratti dalle relazioni dell’EBA pubblicate di recente.

I risultati della revisione indicano che l’attuale elenco di termini standardizzati rimane adeguato e non richiede modifiche immediate.

Nel processo di revisione, EBA ha riconosciuto che vi sarebbe un potenziale vantaggio nel modificare i termini standardizzati per includere i bonifici istantanei, data la loro crescente diffusione a seguito dell’attuazione del Regolamento sui pagamenti istantanei.

Tuttavia, il vantaggio va controbilanciato dai costi, sia per le Autorità nazionali competenti che per il settore, derivanti dalla necessità di rendere disponibili i documenti informativi modificati a tutti i loro clienti e alle Autorità stesse.

EBA ha pertanto concluso di non modificare le RTS e di riesaminare invece i risultati tra quattro anni o in caso di ulteriori sviluppi significativi del mercato o legislativi, al fine di garantire che la terminologia rimanga pertinente ed efficace.

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