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Consultazione sulle proposte della Commissione UE per la tassazione dell’economia digitale

21 Maggio 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha avviato una pubblica consultazione in merito alle proposte della Commissione UE per la tassazione dell’economia digitale (cfr. contenuti correlati).

La consultazione rimarrà aperta fino al prossimo 22 giugno 2018.

Come ricorda il Dipartimento delle Finanze, proposte sono le seguenti:

– la Proposta di Direttiva COM(2018)147, che introduce una soluzione di tassazione per l’economia digitale strutturata e di lungo periodo, nel dettaglio prevede:

L’integrazione, nella nozione attuale di stabile organizzazione, del concetto di “presenza digitale significativa” che si aggiunge senza limitare o modificare le disposizioni europee o nazionali vigenti in materia di individuazione di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro ai fini della tassazione societaria.

I requisiti per la configurazione di una “presenza digitale significativa”: i) proporzione delle entrate complessivamente ottenute nel periodo di imposta derivanti dalla fornitura di servizi digitali a fruitori collocati nello Stato membro superiore a 7.000.000 di euro, oppure ii) numero di utenti di uno o più dei servizi digitali collocati nello Stato membro considerato superiore a 100.000, oppure iii) numero di contratti per la fornitura di servizi digitali conclusi nel periodo di imposta da utenti collocati nello Stato membro considerato superiore a 3.000. requisiti e sulla individuazione degli elementi da prendere in considerazione nell’attribuzione di utili a tale presenza digitale significativa.

Il luogo in cui considerare collocato l’utente, che coincide con il luogo in cui è collocato il dispositivo attraverso il quale il fruitore del servizio ha avuto accesso all’interfaccia digitale per la fruizione del servizio fornito, che viene individuato nell’indirizzo IP del dispositivo medesimo.

L’esclusiva applicabilità delle norme tributarie dello Stato membro sui profitti derivanti per l’impresa dalla sua presenza digitale significativa in detto Stato membro.

L’individuazione degli elementi da prendere in considerazione nell’attribuzione di utili a tale presenza digitale significativa, in base a un’analisi funzionale che tenga conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset utilizzati dall’impresa considerata come un soggetto indipendente. L’analisi funzionale per attribuire gli utili alla stabile organizzazione digitale verrebbe svolta con riferimento alle funzioni digitali economicamente rilevanti, non essendovi soggetti sul territorio che esercitano funzioni o assumono rischi di impresa. In base a tali ultime funzioni verrebbe attribuita la proprietà economica degli asset e i rischi. L’attribuzione degli utili terrebbe conto delle funzioni di sviluppo, miglioramento, manutenzione protezione, sfruttamento dei beni immateriali.

– la Proposta di Direttiva COM(2018)148 introduce, quale soluzione di breve termine, un’imposta indiretta sui ricavi generati da taluni servizi digitali caratterizzati dall’interazione dell’utente stesso come fattore fondamentale e imprescindibile. Nel dettaglio la proposta prevede:

L’introduzione di un’imposta sui ricavi generati dalla prestazione delle seguenti tipologie di servizi digitali: i) spazi pubblicitari resi disponibili su di una piattaforma digitale indirizzata agli utenti della medesima; ii) le piattaforme digitali “multi-sided” che consentono agli utenti di trovare altri utenti ed interagire con gli stessi, e che possono facilitare la fornitura di beni e servizi direttamente tra gli stessi utenti; iii) la vendita di dati grezzi (“raw data”, cioè informazioni che sono state raccolte ma non ulteriormente elaborate.

Soggetti passivi d’imposta individuati nelle società con ricavi totali superiori a 750 milioni di euro a livello mondiale e 50 milioni di ricavi dai servizi digitali sopra indicati nell’Unione Europea. Nel caso una società faccia parte di un gruppo consolidato allora le soglie si applicano a quest’ultimo.

Luogo di tassazione identificato nel luogo nel quale si trova l’utente al momento in cui l’imposta diventa esigibile. Tale luogo viene identificato in base all’indirizzo IP dei dispositivi utilizzati per accedere ai servizi o, se disponibili, ad altri strumenti di geolocalizzazione più affidabili

Un’aliquota standard del 3% che si applica ai ricavi lordi generati da tutti i servizi sopra citati ma al netto dell’imposta sul valore aggiunto e altre imposte analoghe.

Un sistema di identificazione presso uno Stato Membro che gestisce la riscossione e la redistribuzione degli importi ottenuti fra gli Stati Membri, entro 10 giorni dal ricevimento.

– la Raccomandazione C(2018) 1650 del 21 marzo 2018 sulla tassazione delle società con presenza digitale significativa che suggerisce di:

Rinegoziare le rispettive Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con Stati terzi al fine di modificarle introducendovi, coerentemente con le novità costituite dalla direttiva sulla soluzione di lungo periodo, il concetto di “presenza digitale significativa” e i conseguenti elementi da prendere in considerazione nell’attribuzione di utili alla stessa.

Le proposte di Direttive infatti si applicano solo agli Stati UE e non possono applicarsi ove sia in vigore un Trattato contro le doppie imposizioni tra uno Stato membro e uno Stato terzo.

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