La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 13 settembre 2026 n. 25256 (Pres. Giusti, Rel. Scalia) si è pronunciata sulla possibile estensione dell’efficacia di un lodo arbitrale ai membri di un consorzio rimasti estranei al procedimento.
In particolare, in tale occasione ha espresso il seguente principio di diritto “La disciplina dell’arbitrato societario, oggi confluita negli artt. 838‑bis e 838‑ter c.p.c. per effetto dell’art. 3, comma 55, d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), opera esclusivamente nell’ambito delle società e si fonda sull’esigenza di assicurare l’interesse unitario del gruppo sociale e la uniformità delle decisioni incidenti sul rapporto sociale. Tale regime speciale – che attribuisce al lodo efficacia vincolante anche verso soci o società non partecipanti al procedimento – non è applicabile ai consorzi ex art. 2615 c.c., nei quali la clausola compromissoria conserva natura contrattuale e non ricorre una struttura organizzativa assimilabile a quella societaria. Ne consegue che, in materia consortile, trovano applicazione i limiti soggettivi del giudicato ex art. 2909 c.c., sicché il lodo arbitrale fa stato solo tra le parti del procedimento e non produce effetti nei confronti del consorziato rimasto estraneo”.
Nel caso di specie un Comune consorziato aveva sottoscritto il rispettivo Statuto contenente una clausola compromissoria. In tal modo, l’ente ha accettato di affidare ad arbitri la potestà di decidere in relazione a controversie tra il Consorzio tra Comuni ma non, precisa la Corte, di decidere con riguardo alle liti tra Consorzio e terzi.
In tale contesto si ricorda come ai sensi dell’art. 2909 C.c. la decisione fa stato solo tra le parti del giudizio. La sottoscrizione di detta clausola non estende automaticamente gli effetti di un lodo “esterno” al quale il Comune non ha presenziato.
In tema di diritto societario si evidenzia come l’art. 34 D. Lgs. 5/2003 stabilisca che la clausola statutaria vincoli tutti i soci per le liti relative al rapporto sociale. Relativamente all’arbitrato societario, quindi, vi è una deroga al principio generale di cui all’art. 2909 C.c. secondo cui la sentenza ha effetto solo tra le parti del giudizio. Il lodo che decide una controversia sociale produce effetti nei confronti di tutti i soci, anche se non hanno partecipato al procedimento arbitrale.
Tale norma, si precisa, trova applicazione solo per l’arbitrato societario, non applicandosi, quindi, anche ai consorzi ex art. 2625 C.c.
Nell’ambito sociale, infatti, l’estensione degli effetti del lodo a tutti i soci è guidato dalla necessità di uniformità e stabilità dell’organizzazione.
L’efficacia espansiva “automatica” prevista dall’art. 34 D. Lgs. 5/2003 non si applica, però, per le liti esterne con i terzi.
Nell’ipotesi di contenzioso tra il consorzio ed un terzo estraneo non si tratta di una questione del funzionamento interno, bensì di un’obbligazione ordinaria.
Nell’ipotesi, quindi, di sottoscrizione, da parte del consorziato, della clausola compromissoria contenuta nello Statuto consortile, non si estendono automaticamente gli effetti del lodo arbitrale pronunciato in controversia tra il Consorzio e un terzo, cui il consorziato (il Comune) sia rimasto estraneo.
In tema di consorzio, infatti, trova applicazione la disciplina ordinaria concernente i limiti soggettivi in tema di giudicato (art. 2909 C.c.) con conseguente possibilità per il lodo arbitrale di fare stato tra le sole parti del giudizio.
La disciplina eccezionale dell’arbitrato societario, infatti, non trova applicazione nell’ipotesi di consorzio alla luce dell’assenza, in quest’ultima realtà, di una struttura organizzativa fondata sull’interesse unitario della società e sulla necessità di uniformità delle decisioni relative al rapporto sociale.


