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Giurisprudenza

Consecuzione di procedure: i termini “a ritroso” per l’esercizio di azioni revocatorie si calcolano a partire dalla prima procedura secondo la legge a quel tempo in vigore

7 Giugno 2016

Francesco Mancuso, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Cassazione Civile, Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6045

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in esame, la prima Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Didone, Rel. Terrusi) ha stabilito che, in caso di consecuzione tra una procedura di concordato preventivo ed una procedura fallimentare, i termini per l’esperimento delle azioni revocatorie si calcolano a partire dalla data di apertura della procedura concordataria secondo la legge applicabile ratione temporis e non, invece, a partire dalla data di apertura della procedura di fallimento.

In particolare, la Corte ha sviluppato una articolata motivazione circa le ragioni poste a fondamento del principio di unitarietà delle procedure che, a ben vedere, riprende quanto già affermato – secondo costante orientamento – in precedenza (ex multis, Cass. Sez. I, nn. 5527/2006 e 21326/2005).

Ed infatti, la Corte ha stabilito che stante il medesimo ed unico presupposto che origina le procedure (concordataria e fallimentare), e cioè lo stato di insolvenza (confermato, a fortiori, dalla novella legislativa introdotta con l’art. 36 del decreto-legge n. 275 del 2005, convertito dalla legge n. 51 del 2006, che ha modificato l’art. 160, comma 3 l. fall. disponendo che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”), il principio di consecuzione si sostanzia “intercetta l’interesse del ceto creditorio alla neutralità del previo ricorso del debitore a procedure concordatarie […]” sostanziandosi la consecuzione, a detta della Corte, “nella considerazione unitaria della procedura di concordato preventivo cui è succeduta quella di fallimento, essendo a questa considerazione legata […] con riguardo alla revocatoria fallimentare, la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell’ammissione del debitore alla prima di esse”.

Quanto sopra non contrasta con la nuova disciplina di cui all’art. 67, comma 1, n. 4, l. fall. (che ha ridotto i termini di calcolo del “periodo sospetto” nelle azioni revocatorie, introdotta dall’art. 2, comma 2, del suddetto decreto-legge): ed infatti, la nuova disciplina legale si applica, per espressa previsione del legislatore, “alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di procedure iniziate dopo la data in vigore” del summenzionato decreto-legge, mentre il periodo sospetto, decorrendo dalla prima delle due procedure, va individuato in base alle disposizioni in vigore al tempo di essa per cui “ove al concordato segua il fallimento, [è] indiscutibile che la sequenza dia luogo in ogni caso ad una procedura unitaria che ha inizio con la prima; sicché quella, e non la declaratoria di fallimento, viene assunta come base cronologica di riferimento per individuare la disciplina in sé delle azioni revocatorie…

Nel caso di specie, era stata rigettata dal Tribunale un’opposizione promossa dal creditore (poi ricorrente per Cassazione) avverso il decreto di esecutività dello stato passivo emesso nel contesto di un fallimento, in quanto il suddetto organo giudicante aveva confermato l’esclusione del rango ipotecario del credito vantato dall’istante, ritenendo l’ipoteca non consolidata e dunque revocabile, sulla scorta delle motivazioni poi riprese dalla Cassazione.

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