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Attualità

Confidi: promozione di finanziamenti e riserva di attività

29 Marzo 2021

Felice Iorio, Vice Direttore Generale e Responsabile Ufficio Legale, Garanzia Fidi S.c.p.a.

Di cosa si parla in questo articolo

Il temporaneo calo del mercato delle garanzie collettive dei fidi, a causa del potenziamento della garanzia pubblica di cui alla L. 662/96 ad opera dei provvedimenti governativi emergenziali ex COVID-19, sta spingendo alcuni istituti di credito a proporre ai confidi –con il precipuo fine di preservare le connesse preziose partnership e poter continuare a beneficiare della peculiare prossimità e conoscenza del territorio degli stessi– l’espletamento di incarichi di segnalazione, canalizzazione[1], mediazione, promozione e collocamento di finanziamenti alle imprese[2].

Ciò, attraverso la stipula di apposite convenzioni, aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e preesistenti per il rilascio della garanzia mutualistica, che prevedano compensi economici a fronte di operazioni “intermediate” e poi effettivamente perfezionate con relativa erogazione dalle banche.

Ebbene, vista e analizzata la normativa da prendere a riferimento[3], chi scrive ritiene che l’attività in parola possa essere ricompresa, in generale, nell’alveo delle attività “connesse[4] e strumentali” a quella principale/prevalente –garanzia collettiva dei fidi– ma anche non prevalente[5] –altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma– atteso che dovrebbe consentirne ex se lo sviluppo, avendo delle finalità intimamente coerenti con essa[6].

È evidente, infatti, che i confidi, proprio in occasione dello svolgimento di un simile incarico, non potranno non prendere in considerazione il rilascio di una garanzia mutualistica, finanche a valere su finanziamenti diversi e aggiuntivi rispetto a quelli intermediati, soddisfacendo perciò solo quel requisito di accessorietà e di potenziale espansione dell’operatività tipica[7], per via della sussistenza di un legame che appare del tutto naturale e a beneficio del classico bacino di utenza[8].

Tuttavia, tali attività evocano quelle di agenzia in attività finanziaria[9] e di mediazione creditizia[10] che il legislatore italiano sembrerebbe aver tipizzato con l’intento di riservarle solo ai soggetti iscritti nell’elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) (cfr., in part., l’art. 128quater del T.U.B. per gli agenti in attività finanziaria e l’art. 128sexies del T.U.B. per i mediatori creditizi).

Ciò, precisando sin da subito che nei diversi accordi proposti in tal senso ai confidi, che chi scrive ha avuto modo di analizzare, sembrerebbero, prima facie, non pienamente centrati i concetti giuridici sia del mandato diretto, così come previsto per l’agente in attività finanziaria, sia dell’indipendenza, tipico del mediatore creditizio[11].

Invero, e ai fini del rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, è particolarmente pregnante il riferimento all’art. 12, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 141/2010 –espressamente richiamato anche dall’art. 5, comma 2, lettera b), del Decreto Ministeriale n. 53/2015– che fissa quanto segue: “non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia… c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l’accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-novies, comma 1”.

Mentre con riferimento specifico ai confidi 106, ancor più significativo appare la precedente lett. b) del suindicato art. 12: “non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia… b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;”.

Peraltro, al di là del fatto che la normativa appena citata si atteggerebbe a vera a propria deroga, è doveroso porre l’attenzione anche su quanto affermato in merito dall’OAM[12].

Invero, tale Organismo (vigliato da Banca d’Italia) avrebbe chiarito che la vera e propria esenzione dalla iscrizione agli elenchi OAM, a cui sono obbligati gli agenti e i mediatori, opererebbe nella sua massima espansione solo per i confidi ex art. 106 del T.U.B., in quanto intermediari finanziari[13] (cfr. art. 12, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 141/2010) e, probabilmente, al di là di uno sforzo giuridico teso a ricercare elementi di connessione rispetto ad una attività normalmente esercitata[14].

D’altro canto, i confidi iscritti all’elenco 112 del T.U.B. non sono obbligati all’iscrizione negli elenchi OAM, unicamente nel caso in cui stipulino delle convenzioni con banche e intermediari volte a favorire l’accesso al credito dei loro iscritti.

Perciò, ad avviso di tale Organismo, l’intermediazione da parte dei confidi 112 dei singoli contratti di finanziamento, conclusi nell’ambito delle convenzioni in parola, non rientrerebbe nella esenzione e comporterebbe l’obbligo di iscrizione negli elenchi OAM. Per tale attività ci si potrà avvalere di soggetti regolarmente iscritti nonché di soggetti in possesso dei requisiti ex art. 128novies del T.U.B.

Le affermazioni in questione, non del tutto scevre da opinioni divergenti, posto che i confidi 112 sono comunque iscritti all’OCM (Organismo dei Confidi Minori, anch’esso vigilato da Banca d’Italia), parrebbero basarsi sulle caratteristiche dell’accessorietà; per cui, sarebbe individuata –ad avviso di chi scrive– una connotazione in concreto per i “112” mentre in astratto per i “106”, che spinge a indagare sulle relative implicazioni pratiche.

Invero, nel caso dell’accessorietà in concreto dei confidi 112, i singoli rapporti di garanzia collettiva fidi –da un lato– e le singole attività di segnalazione, canalizzazione, mediazione, promozione e collocamento di finanziamenti bancari –dall’altro– dovrebbero viaggiare temporalmente e intimamente insieme, in considerazione di una convenzione madre con la banca erogante per il rilascio della garanzia collettiva fidi che assorbirebbe tutte le attività di intermediazione, per l’appunto, “ancillari” al rilascio di un’effettiva garanzia[15].

Nell’ipotesi dell’accessorietà in astratto dei confidi 106, i singoli rapporti di garanzia collettiva fidi (o di ulteriore finanziamento) –da un lato– e quelli di segnalazione, canalizzazione, mediazione, promozione e collocamento di finanziamenti bancari –dall’altro– non camminerebbero temporalmente insieme ma le intermediazioni di questi ultimi potrebbero portare, per motivazioni naturali e forse automatiche, in un futuro, anche alla emissione di una garanzia su operazioni aggiuntive (ovvero a erogare ulteriori finanziamenti), assistendo a due rapporti ben distinti, uno concreto e l’altro ipotetico.

Ciò posto, chi scrive ritiene che i confidi, in particolare vigilati ex art. 106 del T.U.B., possano esercitare legittimamente l’attività in questione che, peraltro, rappresenterebbe un quid minus comparata a quella che ex lege esercitano.

 


[1] Per le attività, stricto sensu, di segnalazione e/o canalizzazione mancherebbe una definizione dal punto di vista normativo e, prima facie, potrebbero essere ricomprese nelle categorie, tipizzate dal legislatore, di mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria, evocando, tuttavia, incarichi dal contenuto probabilmente meno ampio e complesso.

[2] Al momento, l’attività proposta dalle banche in tal senso, e al di là di come venga etichettata, non si spinge mai sino alla formale conclusione di accordi di finanziamento per loro conto ad opera dei confidi.

[3] In particolare, cfr.: art. 13 del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003; artt. 106 e 112 del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.); art. 12, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 141/2010; art. 5 del Decreto Ministeriale n. 53/2015; Titolo VII, Capitolo I, Sezione III, Par. 3, della Circolare n. 288/2015 di Banca d’Italia (con riferimento ai confidi vigilati).

[4] Ex art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 53/2015: “Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l’attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest’ultima e hanno finalità coerenti con essa”. Ex Titolo VII, Capitolo I, Sezione III, Par. 3, secondo e terzo periodo, della Circolare n. 288/2015 di Banca d’Italia: “Le attività connesse e strumentali rappresentano attività accessorie che consentono di sviluppare l’attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di informazione commerciale) e attività che hanno carattere ausiliario a quella esercitata (es.: studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale)”. “Sono ricomprese in tali attività anche quelle di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o socie ovvero non associate per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. L’attività nei confronti delle imprese non socie deve essere funzionale allo sviluppo dell’attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell’attività svolta in via residuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, TUB”.

[5] Per i soli confidi vigilati ex art. 106 T.U.B.; i confidi ex art. 112 T.U.B., infatti, esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali.

[6] Nel senso della inclusione nella categoria delle attività connesse e strumentali parrebbero essere anche L. Gai e P. Arzarello, Le attività esercitabili dai Confidi, in Dirigenza Bancaria, n. 188 – novembre / dicembre 2017, p. 17 e ss., e in particolare Tabella riepilogativa delle attività consentite a p. 20.

[7] L. Gai e P. Arzarello, Le attività esercitabili dai Confidi, in Dirigenza Bancaria, n. 188 – novembre / dicembre 2017, p. 19: “1. Le attività “connesse e strumentali devono possedere un legame con quella principale e devono consentire di sviluppare l’attività esercitata, pertanto non possono essere completamente svincolate dall’attività caratteristica. 2. Non viene fissato normativamente un limite massimo al volume delle attività connesse e strumentali rispetto a quello dell’attività di garanzia mutualistica: si ritiene, tuttavia, che la prevalenza dei ricavi debba derivare dall’attività caratteristica”.

[8] Le piccole e medie imprese del territorio –di norma, consorziate o socie– a cui sarebbe rivolta la prestazione mutualistica di garanzie per facilitarne l’accesso al credito ovvero, nel caso dei confidi vigilati ex art. 106 T.U.B., la vera e propria erogazione di finanziamenti.

[9] È Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128quater, comma 1, del T.U.B.).

[10] È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del T.U.B. con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128sexies, comma 1, del T.U.B.). Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128sexies, comma 3, del T.U.B. e 17, comma 4quater, del D. Lgs. n. 141/2010). I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128sexies, comma 4, del T.U.B.). Al riguardo, sembra utile citare la sent. n. 482/2019 della Cassazione la quale avrebbe precisato che si è in presenza di mandato e non di mediazione creditizia, con conseguente non necessità di iscriversi nell’apposito albo, qualora: (a) nella lettera d’incarico il diritto alla provvigione non sia subordinato al buon esito della trattativa, (b) l’incarico abbia ad oggetto attività di natura giuridica e non già meramente materiale (come anche l’assistenza nella redazione dei contratti di compravendita e dei contratti di finanziamento).

[11] Come ulteriore spunto di riflessione, è interessante citare la sent. n. 677/2019 del Tribunale di Salerno che, nel caso di un incarico similare affidato a una persona fisica non iscritta in alcun albo, quasi individuando un tertium genus, ha statuito quanto segue: “OMISSIS… come si rileva dalla documentazione in atti, al … OMISSIS … non è stato affidato un incarico riconducibile all’attività di agenzia in attività finanziaria, né tanto meno all’attività di mediatore creditizio, bensì un’attività meramente “collaborativa” esclusivamente diretta “a canalizzare in favore di … OMISSIS … le richieste di garanzia provenienti dalla propria clientela. Invero, l’attività di “agenzia in attività finanziaria” è definita dall’art.128 quater del D.LGS. n.385/1993, introdotto dal richiamato D.LGS. n.141/2010, secondo cui “è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane”), mentre l’attività di “mediatore creditizio” è definita all’art.128 sexies del D.LGS. n. 385/1993, sempre introdotto dal richiamato D.LGS. n. 141/2010, secondo cui “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Nel Caso di specie il … OMISSIS … sostanzialmente ha fornito alla … OMISSIS … solo una collaborazione finalizzata non a procacciarle nuovi affari e reperirle nuovi clienti, bensì a “canalizzare”, ovverosia raccogliere richieste di garanzia ad essa già pervenute da parte dei consociati. Non si rileva, pertanto, nell’attività espletata dal ricorrente nell’interesse della … OMISSIS … né il ruolo di agente “in attività finanziaria”, né quello di “mediatore” … OMISSIS … risultando di fatto ininfluente la eccepita mancata iscrizione dello stesso negli albi professionali indicati dalla normativa, riferendosi il D.LGS. n.141/2010 al solo svolgimento di attività finanziaria e di mediazione creditizia, ciò in ossequio all’art. 12 del predetto decreto. … OMISSIS”.

[12] Mediante le FAQ pubblicate nell’apposita sezione del sito www.organismo-am.it, sia per la sottosezione “MEDIATORE CREDITIZIO” sia per quella “AGENTE IN ATTIVITA’ FINANZIARIA

[13] Cfr. art. 1, comma 2, lett. g) del T.U.B.: “2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: … OMISSIS … g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106;”.

[14] Cfr. art. 106, comma 2, lett. c) del T.U.B.: “2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono: … OMISSIS … c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia”. Invero, le attività di promozione e conclusione di finanziamenti potrebbero essere etichettate, più semplicemente, tra quelle consentite per legge, senza dover necessariamente rintracciare una connessione e/o strumentalità con la garanzia collettiva dei fidi.

[15] Potrebbero prefigurarsi, ad esempio, due ipotesi alternative tra loro: a) un’unica convenzione con la banca per la garanzia collettiva dei fidi che contempli anche la segnalazione, canalizzazione, mediazione, promozione e collocamento dei finanziamenti che si intente garantire; b) due accordi distinti e separati ma intimamente connessi, uno per l’emissione della garanzia e l’altro per la segnalazione, canalizzazione, mediazione, promozione e collocamento di finanziamenti che verranno poi coperti dalla garanzia.

 

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