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Flash News

Concordato semplificato liquidatorio e rinuncia all’azione di responsabilità

12 Dicembre 2025

Alberto Angeloni, Partner, Co-head Restructuring Italy, DLA Piper

Raffaele Buono, Legal Director, DLA Piper

Il Tribunale di Mantova, con decreto del 20 novembre 2025, ha introdotto una importante novità nell’applicazione delle norme del Codice della Crisi che disciplinano l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore giudiziale nell’ambito della procedura di concordato semplificato per la liquidazione dei beni.

Il nocciolo della questione riguarda l’inefficacia – sancita dall’art. 115, CCII, la cui applicazione al concordato semplificato liquidatorio è stata estesa con il c.d. Correttivo-ter – di eventuali clausole della proposta o del piano di concordato che escludano o limitino l’esercizio delle azioni di responsabilità, da parte del liquidatore nominato dal Tribunale, nei confronti degli amministratori e dell’organo di controllo.

Tale disposizione, che mira a tutelare gli interessi dei creditori, preservando la facoltà di esercizio delle azioni di responsabilità anche in presenza di previsioni contrarie nella proposta concordataria, si era trasformata, nella prassi, in un forte disincentivo al ricorso a tale strumento di regolazione della crisi, dal momento che la società che accede al concordato semplificato liquidatorio ha interesse, naturalmente, a tutelare i componenti del proprio organo gestorio e di controllo da ogni forma di responsabilità, anche solo potenziale e astratta, nei confronti dei creditori concorsuali.

Ciò anche perché la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa fallimentare si fonda spesso su un apporto di finanza esterna del socio, figura che ben può coincidere con quella dell’amministratore.

Nel caso sottoposto alla corte mantovana, la rinuncia del liquidatore giudiziale all’esercizio delle azioni di responsabilità, tuttavia, non era stata richiesta dal debitore né risultava collocata all’interno del piano, ma costituiva una condizione posta da un soggetto terzo per lo svincolo della finanza esterna messa a disposizione, a titolo gratuito, per l’esecuzione della proposta concordataria.

A fronte di ciò, il Tribunale ha evidenziato che le potenziali azioni risarcitorie erano risultate, all’esito dell’istruttoria eseguita durante la procedura, meramente astratte e prive di concrete prospettive di recupero, sia per la probabile infondatezza dei profili di responsabilità azionabili, sia tenuto conto della residenza all’estero dei soggetti potenzialmente responsabili.

Il Tribunale ha così avallato la tesi della società ricorrente, che, nel subordinare l’efficacia dell’apporto di finanza alla rinuncia definitiva e irrevocabile da parte del liquidatore, previa autorizzazione giudiziale, ne aveva evidenziato la piena legittimità, nonché l’assenza di profili di violazione dell’art. 115 CCII, valorizzando la natura “esterna” dell’impegno e l’assenza di pregiudizi per il ceto creditorio, dal momento che tale rinuncia avrebbe consentito lo svincolo della finanza esterna (messa a disposizione a titolo gratuito da parte del terzo) ed il soddisfacimento dei crediti anteriori in misura nettamente più favorevole rispetto alla liquidazione giudiziale, dove l’attivo sarebbe stato sostanzialmente inesistente.

Per il Tribunale, quindi, l’operazione complessiva posta a fondamento della proposta di concordato semplificato liquidatorio ha assicurato un soddisfacimento non deteriore per i creditori concorsuali, in coerenza con la disciplina di tale strumento di regolazione della crisi.

La decisione segna un precedente di rilievo, affermando che la rinuncia alle azioni di responsabilità avverso gli amministratori e l’organo di controllo è pienamente legittima ed opponibile al liquidatore giudiziale ogniqualvolta, oltre a non essere direttamente prevista nella proposta o nel piano di concordato, assicuri un beneficio concreto e verificabile per la massa, poiché l’effetto potenzialmente pregiudizievole risulta ampiamente compensato – come nel caso di specie – da un consistente apporto di finanza esterna.

Una lettura che introduce una maggiore flessibilità nell’applicazione del concordato semplificato liquidatorio e che potrebbe contribuire a rilanciare tale strumento nella prassi operativa.


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