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Giurisprudenza

Concordato preventivo: sindacato del giudice sulla corretta attestazione

3 Febbraio 2022

Sara Addamo, Dottore di ricerca in Diritto commerciale, Università di Trento; Incaricata alla ricerca, Libera Università di Bolzano; Avvocato

Cassazione Civile, Sez. I, 27 luglio 2021, n. 21555 – Pres. Scaldaferri, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in esame, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo e contestualmente il fallimento della società, in quanto la relazione posta in essere dall’attestatore, di cui all’art. 161, comma 3 l. fall., non possedeva i requisiti prescritti per legge e non rispondeva alle finalità che le sono proprie. La Corte d’Appello ha respinto il reclamo ex art. 18 l. fall. della società sulla base di analoghe motivazioni e quest’ultima ha, dunque, proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha aderito ai ragionamenti della Corte territoriale e respinto il ricorso, poiché «in tema di concordato preventivo, nel valutare l’ammissibilità della domanda il tribunale, se non può controllare direttamente la regolarità e attendibilità delle scritture contabili del proponente», ben può, invece, «svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell’attestazione dell’esperto designato ai sensi dell’art. 161 comma 2 legge fall., in termini di completezza dei dati aziendali e comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nelle verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori».

Il giudice del merito ben può, in altri termini, effettuare una «penetrante verifica dell’adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori»; così perseguendo, in particolare, lo scopo di consentire a questi ultimi una decisione realmente consapevole sulla proposta formulata dal debitore (cfr., tra le altre, Cass., 26 febbraio 2019, n. 5653; Cass., 28 marzo 2017, n. 7579; Cass., 9 maggio 2013, n. 11014).

Infine, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di prime cure ha il potere, e non il dovere, di concedere alla società il termine ex art. 162, comma 1 l. fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti (come già affermato in diversi precedenti: Cass., 4 giugno 2014, n. 12549; Cass., 23 maggio 2014, n. 11496; Cass., 25 settembre 2013, n. 21901).

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