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Giurisprudenza

Concordato preventivo in continuità e prededuzione “in funzione”

16 Settembre 2025

Beatrice Coliva, avvocato del foro di Bologna

Cassazione Civile, Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 – Pres. Dott. Terrusi – Rel. Dott.ssa Vella

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 Con sentenza n. 10307 pubblicata il 18 aprile 2025, la Corte di Cassazione (Pres. Dott. Terrusi, Rel. Dott.ssa Vella) ha escluso che i crediti sorti in esecuzione della procedura di concordato e dopo la chiusura del concordato possano beneficiare della prededuzione c.d. in funzione, di cui all’art. 111, secondo comma, l.fall., nella successiva procedura di fallimento

La Suprema Corte ha richiamato la propria precedente pronuncia a Sezioni Unite, n. 42093 del 2021.

In tale occasione, la Corte, dopo aver chiarito che la nozione unificante tutte e tre le tipologie di prededuzione (quella prevista dalla legge, quella attribuita ai crediti sorti in occasione della procedura e quella attribuita ai crediti sorti in in funzione della procedura) è la strumentalità agli scopi della procedura, “ha ridisegnato la categoria della prededuzione c.d. in funzione in modo tale da non potersi concepire se non come legata ad un’attività prodromica (o al più coeva) all’accesso e allo svolgimento della procedura – giammai come successiva alla sua chiusura – nell’ottica di una funzionalità strettamente orientata alla procedura stessa, piuttosto che all’attività imprenditoriale del soggetto che vi accede”.

Nella vicenda in esame, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate escludendo che i crediti fiscali di quest’ultima, sorti durante la fase di esecuzione in concordato con continuità omologato (ritenute non versate, IVA e imposta di registro), rientrino nella categoria della prededuzione c.d. in funzione; per accedere alla predetta categoria, difatti, è necessario che l’attività originante il credito sia prodromica e funzionale alla procedura stessa e non consista nel mero esercizio dell’attività ordinaria di impresa, svolta autonomamente dall’imprenditore.

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