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Giurisprudenza

Concordato preventivo: per l’esecuzione competente è il giudice ordinario e non quello delegato

25 Settembre 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 16187

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 16187 del 24 settembre 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui, una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono del tutto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione.

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