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Giurisprudenza

Concordato preventivo e prededucibilità del credito del professionista

31 Marzo 2022

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. VI, 10 agosto 2021, n. 22604 – Pres. Bisogni, Rel. Ferro

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prededucibilità ex art. 111, comma 2, l. fall. del credito del professionista (nel caso di specie: avvocato) derivante dall’attività stragiudiziale e giudiziale prestata in favore della società in concordato preventivo. Nello specifico, il giudizio ha avuto ad oggetto il ricorso proposto da una professionista avverso il decreto con cui il Tribunale di Perugia, in accoglimento solo parziale dell’opposizione proposta ex artt. 98-99 l. fall., ha ammesso il credito professionale ma ne ha negato la natura prededucibile, sul duplice rilievo per cui: (i) l’attività stragiudiziale svolta sarebbe stata priva del presupposto della funzionalità alla procedura, in quanto non effettuata su incarico degli organi concorsuali e avendo anzi interferito con l’attività dei medesimi; (ii) l’attività giudiziale di assistenza nei procedimenti di risoluzione del concordato e di fallimento si poneva «in antagonismo della procedura», e dunque non poteva condurre alla prededuzione per mancanza di collegamento con le funzioni del concordato, andando invece considerata come titolo per un credito privilegiato ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.

A fronte di tale decisione, la creditrice ricorrente ha lamentato gli errori commessi dal Tribunale nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., con specifico riguardo alla funzionalità dell’attività stragiudiziale e giudiziale svolta in favore della società.

Al riguardo, la Suprema Corte ha escluso la natura prededucibile del credito a titolo di prestazioni professionali sul rilievo della mancanza, tanto per il caso dell’attività stragiudiziale, quanto per quello dell’attività giudiziale, del profilo della funzionalità di tale attività alla procedura concordataria.

Quanto all’attività stragiudiziale, la Corte ha richiamato il proprio consolidato indirizzo secondo cui “in tema di prededuzione in sede fallimentare, l’art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti «sorti in occasione o in funzione» delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico. Tuttavia, affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell’obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l’assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta”. Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio espresso dal giudice di merito sulla carenza di funzionalità dell’attività prestata dalla professionista, motivato dall’accertamento della circostanza per cui tali attività erano prive di relazione utile con i compiti direttamente affidati agli organi della procedura.

Con riferimento all’attività giudiziale, la Corte ha negato l’esistenza della regola – invocata dalla ricorrente – di «presunzione della funzionalità» e ha chiarito che “l’onere di ricondurre l’attività svolta a prova di adeguatezza finalistica rispetto ai compiti della procedura è a carico di chi, nel successivo fallimento, ne pretenda la coerenza con gli scopi istituzionali del concordato, cioè la ristrutturazione dei debiti per un alternativo soddisfacimento dei creditori”. In assenza – come nel caso di specie – di tale prova, l’attività giudiziale prestata in favore della società per resistere in giudizio nei procedimenti di risoluzione del concordato e della dichiarazione di fallimento può, ad avviso della Corte, coerentemente essere qualificata come “antagonistica” – e dunque non funzionale – rispetto alla procedura, ponendosi detta attività “in contrasto di per sé con l’interesse della massa dei creditori, consistente, in ogni caso di denunciato difetto genetico o funzionale della causa concordataria, nella più pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato in base alla reale consistenza dell’impresa e alla effettive possibilità di gestione dell’insolvenza”.

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